CONCORSI DIPENDENTI PUBBLICI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GIUDICA ERRATA UNA RISPOSTA ESATTA

In un concorso pubblico per l’assunzione di personale, il Tar per il Lazio, con la sentenza n. 8270/2018 pubblicata il 20/07/2016, ha accolto il ricorso di una concorrente esclusa per una risposta ad un quesito che l’amministrazione aveva ritenuto errata mentre era esatta.

Bene in questo caso al concorso sarebbe stata esclusa l’amministrazione, nelle persone preposte ovvero la commissione di esame (altrettanto composta di dipendenti pubblici) (scusate l’ironia).

L’aspetto singolare che la sentenza mette in luce è che l’oggetto della domanda non era particolarmente complesso, trattandosi di una qualificazione giuridica, supportata da “costanti fonti sia giurisprudenziali sia dottrinali”, riguardante nozioni di “ordinaria amministrazione” per l’amministrazione che aveva indetto il concorso.

E ciò con buona pace dei cd esperti e della “cultura giuridica” che pervade le amministrazioni pubbliche.

 

L’esclusione del candidato

Un candidato ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di personale dell’Inps, dopo aver superato la prima prova scritta del concorso, non veniva ammesso alla prova orale, in relazione al punteggio conseguito nella seconda prova scritta, che consisteva in un questionario composto da n. 60 quesiti a risposta multipla.
In particolare l’esclusione dal concorso risultava basarsi su una risposta che l’amministrazione aveva ritenuto errata, per la quale la ricorrente, oltre a non ottenere l’attribuzione di 0,50 punti previsti per ogni risposta esatta, aveva subito la penalità di punti 0,05 stabilita per ogni risposta errata.
Nel caso in cui la risposta a tale quesito fosse stata ritenuta esatta, la candidata sarebbe invece stata ammessa alla prova orale per aver superato la soglia di idoneità di 21/30.

Qual’era il quesito contestato?

Il concorrente, di rimando, contestava la risposta indicata dall’Amministrazione al quesito in questione – contraddistinto dalla lettera c) – così formulato: “Ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto i 66 anni e 7 mesi di età, privi di reddito quale prestazione previdenziale è riconosciuta”?:
a) Assegno di inabilità
b) Pensione di vecchiaia;
c) Assegno sociale
d) Pensione di anzianità”.

 

Al riguardo, infatti, il ricorrente precisava che l’assegno sociale non è una “prestazione previdenziale” e, conseguentemente, adiva il Tar (Tribunale Amministrativo Regionale)

La sentenza

Il Collegio, al riguardo, accoglieva il ricorso richiamando quanto già affermato in un caso analogo (sentenza n. 5288/2018), e cioè che le censure relative al quesito in questione sono ictu oculi fondate, tenuto conto che, per come emerge da costanti fonti sia giurisprudenziali (ex multis, sentenza n. 400 del 1999 della Corte Costituzionale) sia dottrinali, l’assegno sociale non è una «prestazione previdenziale», ma una misura di carattere assistenziale e, pertanto, la ricorrente veniva ammessa alla prova orale del concorso.

 

Quindi la concorrente ha dovuto agire in giudizio, farsi tutelare da un avvocato, ma alla fine ce l’ha fatta.
Il nostro consiglio: nel Pubblico Impiego e di fronte all’incompetenza delle Pubbliche Amministrazioni non bisogna mollare mai, anzi darsi grinta ed adire sempre le vie giudiziarie.

Alla fine il dipendente pubblico ce la può fare.

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