E’ RESPONSABILE IL GESTORE DEL SITO PER I  COMMENTI  DIFFAMATORI?

Disclaimer – Commento Diffamatorio sul Sito Internet – Responsabilità del Gestore del Sito

 

A chi non è capitato di pubblicare commenti su un sito internet.

Spesso navigando su Internet si leggono articoli, commenti di altre persone che suscitano alcune emozioni.

Ormai le emozioni di una volta hanno preso un volto, una grafica anche nel web e spesso vengono rappresentate dai nostri commenti.

Può capitare che taluno pubblichi sul sito internet X un commento diffamatorio o calunnioso.

 

CHE COSA E’ LA DIFFAMAZIONE ?

Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

 

LA CALUNNIA

Il reato di calunnia si configura qualora un soggetto, per mezzo di denuncia, querela, richiesta o istanza (dirette all’autorità giudiziaria, ad altra autorità che abbia l’obbligo di riferirne a quella o alla Corte penale internazionale) incolpi di un reato una persona di cui conosce l’innocenza o simuli a carico di quest’ultima le tracce di un reato.

L’interesse tutelato dalla norma consiste nell’evitare che venga instaurato un procedimento nei confronti di un soggetto che è innocente.

 

Bene, consideriamo che l’utente “esempio” commentando sul sito internet X… commette il reato di diffamazione nei confronti di una persona determinata, cioè non di fantasia.

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In questa occasione potrebbe sorgere la corresponsabilità nella commissione del reato in questione anche in capo al gestore del sito, soprattutto nelle situazioni in cui quest’ultimo non fa niente per rimuovere il commento diffamatorio ovvero, commette azioni che rendono vane la cancellazioni del commento ed è pienamente consapevole del proprio comportamento.

 

Invece se il Gestore del Sito pone in essere quelle attività propedeutiche a che questo non avvenga, per esempio impostazioni di filtri, inserire un automatismo in black list di parole/imprecazioni, non potrà essere responsabile dei commenti calunniosi o diffamatori dell’utente, quindi non si configurerà sotto il profilo soggettivo una responsabilità concorsuale nella commissione dei reati di diffamazione.


                                   Blogger & Copywriter Seo  Daniele Giammarelli