Pensione e Contributi
Il sistema contributivo pensionistico funziona grosso modo come un libretto di risparmio dove il lavoratore provvede, con il concorso del datore, ad accantonare annualmente il 33% del proprio stipendio.
In pratica il capitale versato produce una sorta di interesse composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del Pil (Prodotto Interno Lordo) e naturalmente all’inflazione.
Alla data del pensionamento al montante contributivo, cioè quella somma rivalutata di tutti i versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l’aumentare dell’età.
Facciamo un esempio: se il coefficiente è pari al 4,2% per chi chiede la rendita a 57 anni, sale a 4,79 per chi decide di lasciare il lavoro a 62 anni e al 5,604% se si resiste fino a 67 anni.
Il Criterio di Calcolo della Pensione dei Dipendenti Pubblici
Anche per i dipendenti pubblici il criterio di calcolo della pensione si differenzia in base all’anzianità contributiva maturata dai singoli impiegati alla data del 31 dicembre 1995.
Sostanzialmente il metodo contributivo è abbastanza analogo a quello dei dipendenti privati e degli autonomi.
Per quanto concerne invece la quota <<retributiva>> il calcolo avviene nel seguente modo
– si somma la quota basata sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro, rapportata al coefficiente di rendimento maturato al 31 dicembre 1992 in base all’anzianità contributiva maturata alla stessa data più la quota determinata sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi 10 anni precedenti il pensionamento.
Ancor più precisamente: la retribuzione utilizzata per determinare l’importo della rendita è costituita per i dipendenti pubblici dall’ultimo stipendio maggiorato di una quota convenzionale del 18% per tener conto forfettariamente, di alcuni voci come lo straordinario o altri assegni non rientranti nella base pensionabile.
L’ammontare del trattamento relativo all’anzianità maturata al 31 dicembre 1992 è stabilito per gli statali in misura pari al 35% della retribuzione pensionabile, per l’anzianità minima di servizio di 15 anni.
Per ogni anno utile oltre il 15 esimo, l’aliquota di rendimento viene aumentata dell’1,8% fino a raggiungere l’80% in presenza di 40 anni di anzianità.
Per il calcolo della quota di anzianità maturata fino al 1992 si fa riferimento alle vecchie regole precedenti la riforma Amato.
Per il personale degli Enti Locali e delle ASL, il trattamento spettante si ricava moltiplicando lo stipendio pensionabile per l’aliquota di rendimento variabile in base all’anzianità di servizio utile. Si va da un minimo del 37,5% per una copertura assicurativa di 15 anni al 100% per i 40 anni.
Nella valutazione dell’aliquota di rendimento, i periodi di servizio maturati al primo gennaio 1995 in poi, valgono il 2% l’anno.