COME DESTINARE ALCUNI BENI AL SODDISFACIMENTO DELLA FAMIGLIA

Il fondo patrimoniale: cosa è?

L’istituto del fondo patrimoniale ha la funzione di destinare beni – per esempio: immobili, mobili, titoli di credito – al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ossia le esigenze del nucleo familiare, che variano a seconda dei casi ed in rapporto alle abitudini e al tenore di vita scelto dai coniugi.

Come viene creato il fondo patrimoniale?

Esso viene creato formalmente mediante atto pubblico con cui entrambe i coniugi, uno solo di essi, ovvero un terzo (anche in forza di testamento: come legato o istituzione ereditaria), conferiscono i beni in questione la cui titolarità può, così, spettare ad ambedue i coniugi o soltanto ad uno di essi, o ad un terzo.

Per essere opponibile ai terzi, il fondo patrimoniale ai terzi è necessaria l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

Se dal fondo patrimoniale ci sono dei frutti?

I frutti del fondo, vanno destinati ai bisogni della famiglia e l’amministrazione spetta ad ambedue i coniugi, i quali possono compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre peer quelli di straordinaria amministrazione devono agire congiuntamente.

i-frutti-del-fondo-patrimoniale

Per alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo è richiesto sempre il consenso di entrambi i coniugi. La destinazione del fondo patrimoniale termina a seguito di annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell’articolo del codice civile.

Si procede quindi alla divisione dei beni, così come avviene quando cessa la comunione legale tra i coniugi, che devono provvedere anche ad eventuali rimborsi o restituzioni.

Le regole fondamentali del regime patrimoniale familiare

Le regole fondamentali del regime patrimoniale sono stabilite nell’articolo 143 c.c.. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

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