I PRIVILEGI DEL DIPENDENTE PUBBLICO IN POSIZIONE DI COMANDO
Come abbiamo visto nell’ articolo del mio blog, concernente la mobilità compensativa tra dipendenti pubblici e statali (https://dipendentipubblici.eu//la-mobilita-volontaria-nel-pubblico-impiego) secondo l’Art. 30 del D.Lgs. 165/2001 è consentito il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse mediante l’istituto della mobilità della volontaria e anche attraverso il comando.
Al comma 2 bis dello stesso articolo si legge:<< Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza>>.
CHE COSA E’ IL COMANDO
Il comando è quell’ istituto giuridico mediante il quale l’impiegato pubblico può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, per un tempo determinato e in via eccezionale per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
IL COMANDO RACCOMANDATO DALLA LEGGE
In pratica al dipendente pubblico in posizione di comando o fuori ruolo è consentito di accedere ad una procedura di mobilità <<privilegiata>>. Infatti i COMANDATI, vengono assoggettati a nessun procedimento ad evidenza pubblica (bando),quindi per loro non si pone neanche il problema consistente nella valutazione comparativa dei titoli.
Valutazione che invece avviene nelle procedure di mobilità volontaria.
La ratio del legislatore, perspicace nel saper coglier nel pubblico impiego, sembra essere quello in base al quale che il COMANDATO abbia geneticamente nel suo status acquisito un’idoneità tale e diversa dagli altri dipendenti pubblici NON COMANDATI, di svolgere sia la funzione che già ricoprono sia quella che andranno temporaneamente a coprire presso un altro ente pubblico.
Che dire dipendenti pubblici.!?! Le sperequazioni tra i dipendenti statali si fanno sempre più sentire!!
Ma ecco che spunta il sole dopo un temporale. L’arcobaleno della nostra Costituzione che sancisce all’art 97 il principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione pubblica. Che belle parole….
Quindi a dispetto del dipendente pubblico che partecipa ad una procedura di mobilità, con tanto di valutazione comparativa di titoli e selezione eventualmente anche con esito negativo, attraverso l’istituto del comando (artt. 56 e 57 del D.P.R. n. 3/1957), il comandato può essere destinato, temporaneamente e per esigenze eccezionali dell’Amministrazione richiedente, ad un’altra Amministrazione diversa da quella di appartenenza, senza alcuna previa comparazione con altri soggetti. Pedissequo discorso vale per i soggetti collocati fuori ruolo.
CONCLUSIONI E DOMANDE?
Il Comando è più privilegiato della Mobilità?
Una dedica ai nostri Legislatori: Grazie infinite. Grazie ancora per renderci uguali nella disuguaglianza.