Il Collocamento Fuori Ruolo nel Pubblico Impiego

Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell’amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell’amministrazione stessa.

Il collocamento fuori ruolo comporta la destinazione del dipendente pubblico a un’amministrazione o a un ente diverso da quello di appartenenza presso il quale egli è chiamato a svolgere temporaneamente la sua prestazione.

personale-pubblica-amministrazione-fuori-ruolo Il collocamento fuori ruolo incide quindi sul rapporto di servizio, data l’instaurazione temporanea di un rapporto con un ente diverso da quello di appartenenza.

Le ragioni che soggiacciono a questo istituto sono principalmente relative ai criteri di buona amministrazione laddove il collocamento fuori ruolo consente a un ente pubblico di avvalersi dell’opera di un dipendente di un’altra amministrazione, per lo svolgimento di attività che non rientrano tra i compiti di quest’ultima e che, tuttavia, sono attinenti ai suoi interessi istituzionali.

In pratica il dipendenti pubblici o statali collocati fuori ruolo indirettamente soddisfano anche un interesse dell’ente di appartenenza.

Rispetto al comando o al distacco (v. distacco, collocamento fuori ruolo nel pubblico impiego) l’impiegato collocato fuori ruolo non occupa il posto nella qualifica del ruolo organico di cui fa parte e non si determina una mutazione del rapporto di impiego con l’amministrazione di appartenenza, anche se questa ha l’obbligo di lasciare scoperto nel ruolo e nella qualifica un posto per ogni impiegato in fuori ruolo.

Invece come nel caso del distacco previsto ai sensi dell’art.32 del d.lgs.165 del 2001, anche nel caso del collocamento fuori ruolo per l’esercizio di funzioni presso Stati od organismi internazionali il lavoratore mantiene il proprio rapporto di lavoro con l’ente o amministrazione di provenienza.

Particolari norme sono previste per il collocamento fuori ruolo di impiegati che vengono inviati presso organismi internazionali e dei professori universitari, collocati fuori ruolo a decorrere dal 65 esimo anno di età fino al collocamento a riposo al 70 esimo anno.

Il lavoratore fuori ruolo può presentare istanza formale di riammissione nel ruolo di appartenenza.

Le disposizioni del collocamento fuori ruolo nel pubblico impiego si applicano anche nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per la difesa ed il Ministro per gli affari esteri, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali, anche se per tale impiego esercitino funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Per essi cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano. Anche ai medesimi può essere corrisposto l’assegno integrativo previsto dall’art. 3 della legge in argomento.

Le disposizioni in argomento si applicano, per quanto compatibile, anche al personale dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché al personale militare in genere in forma volontaria o rafferma.

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