CODICE DEL CONSUMO E ANATOCISMO

ANATOCISMO POLITICA SCORRETTA DELLE BANCHE

Chi di noi non ha un conto corrente postale!
Il conto corrente (spesso abbreviato con la sigla C/C) è uno strumento tecnico bancario o postale che viene acceso generalmente per depositare somme di denaro da parte di chi ne è titolare.

Il possessore del conto, comunemente detto correntista, si serve in pratica dell’intermediazione di un’istituto di credito,  che permette l’utilizzo di moneta bancaria attraverso operazioni di versamenti e prelievi.

Quando apriamo un conto corrente bisogna fare attenzione però a cosa firmiamo. Mi riferisco in particolare alla così detta “autorizzazione preventiva di addebito sul c/c (conto corrente) degli interessi passivi” che eventualmente maturano su di esso.

Quando le banche adottano questa politica sono scorrette perché i clienti possono pagare gli interessi passivi in qualsiasi modo entro il primo marzo dell’anno successivo al loro calcolo.

All’uopo giova ricordare cosa dicono gli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo. Nella sezione seconda del codice del consumo, all’articolo 24, è specificato che: è considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e’ idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e’ idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso (1) .
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

L’articolo 25 invece, nella parte “Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento” stabilisce che: nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravita’ tale da alterare la capacita’ di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
e) qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata (1) .
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

Multa dell’Antitrust per Anatocismo

L’Antitrust ha inflitto una multa per 11 milioni di Euro complessivi a Unicredit, Bnl e Intesa SanPaolo per aver adottato condotte aggressive, in violazione appunto dei citati articoli 24 e 25 del codice del consumo.

Infatti le tre banche hanno obbligato i loro correntisi a firmare un’autorizzazione preventiva di addebito sul conto corrente degli interessi passivi evidenziano nell’informativa fornita ai clienti solo le conseguenze negative in caso di mancata autorizzazione, senza spiegare le conseguenze connesse all’applicazione di interessi anatocistici.

Copywriter
Daniele Giammarelli


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