Chiarimenti Su Congedo Straordinario e Convivenza

Il requisito della convivenza si intende soddisfatto quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione.

Il requisito della convivenza è richiesto per il coniuge e i componenti dell’unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 1).
Relativamente ai figli, la sentenza della Corte Costituzionale7 dicembre 2018, 232 ha disposto che il figlio, qualora al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ha l’obbligo di instaurarla per poter legittimamente fruire del beneficio in oggetto ma, nel frattempo può legittimamente fare richiesta del beneficio.


Il requisito della convivenza si intende soddisfatto quando risultala concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione. Questo requisito deve essere provatomediante produzione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/20000 artt. 46 e 47.
Già il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialicon Lettera circolare n. 3884 del 18 febbraio 2010, si era espresso sull’argomento per precisare che la residenza nel medesimo stabile, sia pure in interni diversi, non pregiudica in alcun modo l’effettività e la continuità dell’assistenza al genitore disabile. Il concetto di “convivenza”, pertanto, non viene più ricondotto alla coabitazione, ma a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste hanno la residenza nello stesso Comune, allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni (appartamenti) diversi. 


Questo nuovo orientamento era stato recepito dall’INPS nel Messaggio n. 6512 del 4 marzo 2010. Infatti, alla luce delle nuove indicazioni ministeriali, l’Istituto previdenziale aveva confermato che l’accertamento del requisito della “convivenza”, nei casi di specie, deve essere effettuato ritenendo sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso appartamento. 
La disposizione ministeriale è vincolante per il comparto pubblico e per il comparto privato. Nelle ultime circolari INPS 32 del 6 marzo 2012 e Dipartimento della Funzione Pubblica 1 del 3 febbraio 2012, al fine di tutelare i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, e in linea con gli ultimi orientamenti espressi nelle precedenti circolari,
il requisito della convivenza si intende soddisfatto anche nei casi in cui vi sia ladimora temporanea, risultante dall’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. 223/1989. Le amministrazioni saranno deputate ai controlli del caso (D.P.R. 445/2000 art. 71).


INPS sin dalla Circolare n. 32 del 6/3/2012 e successivamente nella Circolare n. 159 del 15/11/2013 specifica che “il requisito della “convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea …,  ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.”
In questo caso è quindi necessario che la dimora temporanea sia richiesta precedentemente (ovvero “previo”, cioè preliminarmente) alla domanda di congedo straordinario.

Lascia un commento