LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E I DIPENDENTI PUBBLICI CHE FANNO CONCORSO PUBBLICO
Report: lavori socialmente utili per i carcerati
Report ha proposto a sindaci ed assessori di diverse città italiane, tra le quali Napoli, un’inchiesta provocatoria e propositiva: tutti i detenuti in salute dovrebbero essere obbligati a lavorare, perché nel lavoro c’è il loro recupero e anche quello delle spese giudiziarie, oltre a quelle per il mantenimento in carcere.
Infatti in Italia l’intero sistema penitenziario grava sulle tasche dei cittadini per circa 2 miliardi e 800 milioni euro l’anno e mantenere ogni singolo detenuto in carcere costa allo Stato, comprese le spese di sicurezza, circa 4000 euro al mese.
A tal fine propone Report, i detenuti non pericolosi andrebbero impiegati gratuitamente in lavori di pubblica utilità, come la pulizia dei parchi, delle strade, dei muri, degli argini dei fiumi o del fango delle alluvioni. Ma anche qui nulla si muove, perché dovrebbero essere i comuni a farne richiesta, ma sindaci e assessori non sanno nemmeno che esiste questa legge.
Ma chi sono i lavoratori socialmente utili
Sono coloro i quali svolgono questi tipi di attività:
- lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione (durata 12 mesi , rinnovabile per altri 12)
- lavori rivolto al tirocinio formativo in settori formativi (durata 12 mesi)
- lavori di carattere straordinario (durata 6 mesi rinnovabili per altri 6 mesi)
- lavori rivolti esclusivamente a soggetti titolari di trattamenti previdenziali
I Soggetti che possono servirsi dei lavoratori socialmente utili sono:
- le amministrazioni pubbliche
- gli enti pubblici economici
- le società a totale o prevalente partecipazione pubblica
- le cooperative sociali e loro consorzi
- altri soggetti identificati con decreto ministeriale
Soggetti utilizzabili
Ai fini della realizzazione dei progetti per Lsu, tranne quelli rivolti esclusivamente a soggetti fruitori di trattamenti previdenziale, dai quali sono esclusi i soggetti diversi, possono essere utilizzati:
- lavoratori in cerca di prima occupazione
- disoccupati iscritti da oltre due anni nelle liste di collocamento
- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che non hanno indennità economica
- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità percettori della relativa indennità o di altro trattamento speciale di disoccupazione
- lavoratori, sospesi a zero ore, che fruiscono del trattamento di Cigs
- lavoratori espressamente individuati a seguito di accordi per la gestione di esuberi da crisi aziendale o di area
- categorie di lavoratori individuati dalla Commissione regionale per l’impiego, anche per riferimento ad aree territoriali
- detenuti ammessi al lavoro esterno
Rifiuto all’avviamento ai lavori. I titolari di trattamento previdenziale che, senza un giustificato motivo rifiutino l’assegnazione ai Lsu sono cancellati dalle liste di mobilità e perdono la relativa indennità economica con un provvedimento del responsabile della sezione circoscrizionale per l’impiego.
Contro il provvedimento di decadenza e cancellazione si può ricorrere entro 30 giorni alla Direzione regionale del lavoro che ha tempo, invece, 20 giorni per decidere.
Il rifiuto all’assegnazione ai lavori socialmente utili viene considerato giustificato quando l’attività a cui si è chiamati si svolge in un luogo distante oltre 50 chilometri da quello di residenza.
Anche la partecipazione ad attività di formazione viene considerato un motivo giustificativo per il rifiuto ad accettare i Lsu.
Qualora il lavoratore non partecipi con regolarità all’attività o non rispetti le condizioni impartite si determina la decadenza dal trattamento economico e la cancellazione dalle liste di mobilità nonchè, per coloro che non usufruiscono di trattamenti previdenziali, la cessazione dalla partecipazione ai Lsu.
In questa situazione i soggetti promotori possono chiedere la sostituzione dei lavoratori sospesi, per la durata residua del programma di attività.
Compensi e regolamentazione dei lavori. Viene ribadito che l’impegno nei lavori socialmente utili non costituisce l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e di conseguenza non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e di mobilità.
I lavoratori utilizzati che percepiscono trattamenti previdenziali verranno impegnati per un orario determinato dalla proporzione tra l’entità del trattamento percepito e la retribuzione iniziale previsto per i dipendenti dell’azienda promotrice considerato al netto delle trattenute previdenziali, comunque per un minimo d 20 ore settimanali e con un massimo di 8 ore giornaliere.
Per tutte le ore eccedenti l’orario stardand, verrà corrisposta un ‘integrazione a carico dell’ente utilizzatore sulla base della retribuzione iniziale al netto dei lavoratori dipendenti che svolgono attività analoghe.
Ai lavoratori che non percepiscono nessun trattamento previdenziale è corrisposto un assegno mensile, rivalutato nella misura dell’80% degli indici ISTAT, erogato dall’Inps, secondo la segnalazione delle presenze fornite dall’ente utilizzatore ; anche per loro, l’orario settimanale è di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere e nel caso di impegno lavorativo superiore è dovuta l’integrazione a carico dell’ente utilizzatore.
L’assegno è incompatibile con:
- i trattamenti di pensione diretta dell’AGO del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti , delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- pensionamento anticipato.
- I titolari di assegno o pensione di invalidità chiamati a svolgere lavori socialmente utili possono optare per il sussidio, nel qual caso verrà sospeso il trattamento di invalidità.
Anche coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione, se chiamati per i Lsu, possono optare per il relativo assegno e viene loro riservato lo stesso trattamento previsto per i titolari delle altre prestazioni previdenziali (Cigs e mobilità).
Naturalmente l’attività nei lavori socialmente utili non è compatibile con il lavoro subordinato a tempo pieno e con il lavoro a part-time a tempo indeterminato, nonché con il lavoro autonomo al di sopra dei limiti anzidetti. Anche nel caso di compatibilità dei Lsu con il lavoro parziale o autonomo, l’Ente promotore valuterà la possibilità di potere svolgere le due attività, assicurando che non si verifichi pregiudizio nei confronti del programma.
Assicurazione Inail . I lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili devono essere assicurati presso l’Inail contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi.
In caso di infortunio o di malattia professionale il lavoratore ha diritto all’assegno per le giornate non indennizzate dall’Inail e, alla fine dell’inabilità temporanea, può riprendere l’attività.
Mantenimento della iscrizione nelle liste di mobilità. Questi soggetti mantengono l’iscrizione nelle liste di mobilità , senza l’approvazione delle Commissioni regionali per l’impiego, e l’utilizzo nei Lsu costituisce per questi lavoratori titolo di preferenza nei concorsi pubblici quando è richiesta la stessa professionalità per la quale sono stati adibiti ai lavori socialmente utili. Gli enti pubblici che li abbiano utilizzati per la realizzazione di progetti devono destinare il 30% dei posti al loro avviamento e selezione.
DIRITTI
Malattia
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Le assenze documentate non comportano la sospensione dell’assegno
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Assenze per motivi personali giustificate
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Sospensione dell’assegno
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Maternità
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Pagamento dell’80% dell’indennità nei periodi di astensione obbligatoria
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Permessi per allattamento
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Diritto senza riduzione dell’assegno
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Assemblea sindacale
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Diritto senza riduzione dell’assegno
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Pensione
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Spetta l’accredito figurativo per il diritto alla pensione mentre per la misura della stessa occorre chiedere il riscatto dei periodi lavorati
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Il lavoro subordinato è la categoria più ampia tra i rapporti di lavoro che comprende tutti i principali contratti di lavoro dipendente (a tempo indeterminato, determinato, part-time ecc).
Il lavoro subordinato è caratterizzato dalla subordinazione del lavoratore al potere gerarchico-organizzativo del datore di lavoro.
E’ pertanto escluso dalla figura di lavoro subordinato il lavoro autonomo.
L’elemento della subordinazione è determinato dall’esistenza di una serie di fattori, come il controllo dell’orario di lavoro, la vigilanza del datore di lavoro sul lavoratore, ecc).
Questi fattori determinano l’inquadramento del lavoro, al di là di quanto possa essere indicato formalmente nel contratto di lavoro.
Il lavoratore subordinato è colui che si obbliga a prestare il proprio lavoro (intellettuale o manuale) alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, ottenendo una retribuzione lavorativa.
La subordinazione riconosce al lavoratore l’assenza di qualsiasi rischio economico e la tutela di legge del rapporto di lavoro in merito agli obblighi contributivi, alla sicurezza e prevenzione degli infortuni, alla stabilità del lavoro e alle condizioni di licenziamento.