GLI ASSESSORI E I LORO COMPITI
Art. 15 – La Giunta |
1. La giunta comunale è composta da un numero di membri non inferiore a sei e non superiore a dieci, oltre al sindaco, il quale provvede con proprio atto ad individuarne, di norma, all’inizio del mandato, la composizione numerica.2. La giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l’azione dell’apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente sulla propria attività. Altresì, delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.
3. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovraintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all’attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio, dalla giunta e da esso medesimo, e vigila sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione. 4. La giunta adotta collegialmente gli atti che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente attribuiti alla competenza del consiglio, del sindaco ovvero del segretario generale e dei direttori incaricati. 5. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dirigenti a cui siano state attribuite le funzioni di direzione, in base alla legge ed al presente statuto, la giunta provvede, altresì, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, contrazione di mutui, appalti, concessioni, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere h) e l), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quando gli elementi determinanti dell’intervento siano già stati stabiliti in atti fondamentali del consiglio. Spetta, altresì, alla giunta adottare gli occorrenti atti di promozione e resistenza alle liti, nonché provvedere alla loro eventuale conciliazione e transazione. 6. La giunta, per l’espletamento istruttorio delle proprie funzioni, può avvalersi di gruppi di lavoro appositamente costituiti ed incaricare un assessore di rappresentarla presso gli organismi che ne ammettono la partecipazione. 7. Le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco all’ufficio di presidenza del consiglio, che ne cura la tempestiva messa a disposizione dei consiglieri. |
2. La giunta invia periodicamente all’ufficio di presidenza del consiglio il proprio programma generale dei lavori.
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della giunta stessa.
4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario generale, che ne cura la verbalizzazione. I verbali delle deliberazioni adottate dalla giunta sono sottoscritti dal sindaco e dal segretario generale, o da chi ne fa le veci.
5. La giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità, prevale il voto del sindaco o di chi ne fa le veci.
6. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco, degli assessori nonché, per quanto di rispettiva competenza, del direttore generale e degli altri direttori comunali. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
7. Gli assessori coadiuvano il sindaco per assicurare l’integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto. In particolare, sulla base del documento recante le linee programmatiche, gli assessori sottopongono annualmente al direttore generale un documento recante l’indicazione del complesso degli obiettivi, in ordine di priorità, che devono essere raggiunti dal settore di amministrazione a cui sovraintendono.
Tale documento, di norma, predisposto con il contributo del dirigente responsabile del settore di competenza, indica, con riferimento a ciascun obiettivo, i risultati che ci si propone di raggiungere e, se possibile, gli standards di qualità delle singole prestazioni che si intendono veder comunque rispettate. Ai sensi del successivo articolo 41, l’insieme dei predetti documenti assessorili costituisce l’oggetto di prioritario riferimento per l’elaborazione, da parte del direttore generale, del piano dettagliato degli obiettivi nonché del progetto di proposta del piano esecutivo di gestione.
8. Gli assessori partecipano ai lavori del consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.
9. Ai componenti della giunta è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso aziende, enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
Art. 17 – Dimissioni e Revoca dalla Carica di Assessore |
1. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate, in forma scritta, al sindaco, che ne cura l’immediata assunzione al protocollo generale; sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.2. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza. 3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza. |