Nel pubblico impiego è possibile chiedere di essere riammesso in servizio.
Il dipendente pubblico di ruolo cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall’impiego per mancata assunzione del servizio entro il termine prefissato ovvero per assenza ingiustificata dall’ufficio per il termine previsto dai singoli ordinamenti.
Il Dipendente Pubblico Dispensato per Malattia Può Rientrare A Lavoro?
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 26 gennaio 1994, n. 3, il dipendente dispensato dal servizio per motivi di salute può chiedere di essere riammesso in servizio, se il suo stato di salute si sia ristabilito.
La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto ed è rimessa al potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione nella valutazione della sussistenza di un pubblico interesse alla reintegrazione nella organizzazione burocratica.
L’abrogazione del vecchio contratto collettivo richiama la disciplina della riammissione in servizio, rinominandola nella nuova impostazione giuridica in senso privatistico “ricostituzione del rapporto di lavoro”.
L’art. 26 del citato contratto delimita nel suo ambito oggettivo e temporale l’applicazione dell’istituto della riammissione in servizio. Ai sensi del citato articolo, solo il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro.
In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni. Altra fattispecie in cui è consentita la ricostituzione del rapporto è data, senza alcun limite temporale, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea.
Si ribadisce che la condizione essenziale per la ricostituzione del rapporto di lavoro è la disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’ente.