L’UFFICIO TRIBUTI LOCALI DEL COMUNE DI COSA SI OCCUPA?

L’Ufficio Tributi si occupa della gestione dei tributi comunali.

Quali sono i tributi locali? Di solito i tributi locali si distinguono in:

  • Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

  • Tassa raccolta rifiuti solidi urbani (TARSU)

  • Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche-passi carrabili (TOSAP)

  • Imposta Municipale Propria Sperimentale (IMU)

Imposta di Soggiorno
tributi locali L’Ufficio Tributi esplica le proprie competenze in materia di gestione dei tributi locali attraverso i dipendenti pubblici (comunali) ed applica le procedure che definiscono addizionali sulle imposte erariali.

In particolare l’Ufficio redige i regolamenti che hanno valenza in materia di fiscalità locale; fa attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati per la definizione delle aliquote e delle tariffe.

Provvede inoltre al controllo delle denunce e dei versamenti fatti dai cittadini residenti nel territorio soggetto a tributo e forma gli atti di liquidazione ed accertamento.

Forma i ruoli ordinari ed i ruoli coattivi per la riscossione dei tributi locali.

Qualora si verificano situazioni in cui il cittadino abbia pagato di più, l’ufficio tributi effettua i rimborsi e provvede a discaricare le quote inesigibili e le quote non dovute.

Gestisce il contenzioso aperto presso gli organi di giustizia tributaria.

Predispone gli atti da sottoporre all’approvazione degli organi di governo e gestionali dell’Ente.

cura l’informazione al contribuente;

predispone la modulistica inerente l’attività di istituto;

riceve le denunce di variazione/cessazione;

collabora con altre amministrazioni pubbliche per l’accertamento di imposte erariali;

effettua sopralluoghi e verifiche sul territorio comunale per provvedere agli opportuni accertamenti;

effettua controlli su tutte le richieste di aggiornamento presentate all’Agenzia del Territorio della Provincia di Rimini (dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione), effettuate da tecnici professionisti iscritti nei rispettivi albi per conto delle parti interessate, mediante l’uso dell’applicativo informatico DOCFA.

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) IMU

L’Imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita, con il D.L. 30 dicembre 1992, n.504.

Chi deve pagare l’Ici IMU

L’imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:

  • dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato ovvero del Comune interessato;
  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
  • dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • dai concessionari di aree demaniali.



E’ soggetto d’imposta chi è proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, situati nel territorio del Comune di competenza, o il titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessioni su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario.

L’imposta è determinata dal valore degli immobili.

In generale, per fabbricati, il valore ai fini I.C.I è desumibile applicando le rendite catastali vigenti dal 1 gennaio dell’anno di imposizione.

A ciascun Comune è affidata la gestione dell’imposta relativamente agli immobili ricompresi nel suo territorio.

In particolare, spetta al medesimo Ente stabilire, con apposita Deliberazione, le aliquote (nell’ambito delle misure previste dalla legge) da applicare per il calcolo del tributo.

L’imposta è dovuta dai soggetti specificati precedentemente,per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso dell’immobile.

Essi devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso, a favore del Comune nel cui territorio posseggono immobili.

Detti versamenti, arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, vanno effetuati in 2 rate:

1° rata – Nel mese di giugno, termine ultimo 16 giugno, per un importo pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;

2° rata – entro il 16 dicembre pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, comprensiva dell’eventuale conguaglio sulla prima rata.

 

Soggetti non residenti nel territorio dello Stato

 I cittadini italiani, persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ( legge 24 marzo 1993, n. 75), in un’unica soluzione nel periodo 1° dicembre – 16 dicembre, con l’applicazione degli interessi nella misura del 3%. Il calcolo degli interessi deve essere effettuato esclusivamente sull’importo dovuto per l’acconto che si sarebbe dovuto pagare entro il 16 giugno

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