Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per l’annullamento della scheda di valutazione della performance individuale per l’anno 2015
Il collega (pubblico impiegato) ha presentato ricorso straordinario nel 2016, contro il Dirigente pro-tempore del Servizio del Dipartimento regionale delle autonomie locali, per l’annullamento della scheda di valutazione della performance individuale per l’anno 2015, chiedendo altresì’ misure cautelari urgenti.
Il dipendente pubblico ha qualifica di istruttore direttivo (quindi parliamo di un funzionario) riferiva di essere dipendente regionale e di aver ricevuto, per prenderne visione e per la sottoscrizione ai fini di notifica, la scheda di valutazione della performance individuale per l’anno 2015 recante il punteggio di 85,75/100,
Ma alla lettura della pagella, il funzionario direttivo riteneva la valutazione non congrua rispetto al carico di lavoro e in contrasto con le valutazioni espresse dai dirigenti del servizio che si sono avvicendati negli anni. Per questi motivi il funzionario avverso la predetta scheda ha proposto ricorso gerarchico al Dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali deducendo i seguenti motivi:
I. mancata indicazione nel provvedimento del termine e dell’Autorità cui è possibile ricorrere;
II. violazione dell’art. 11, l.r. n. 5/2011.
Durante il procedimento amministrativo tuttavia, l’interessato ha presentato una memoria con cui dichiara, tra l’altro, l’intendimento di rinunciare al ricorso.
L’Ufficio riferente (del Tribunale) ritiene che il ricorso vada dichiarato estinto per rinuncia ed inammissibile per difetto di giurisdizione.
E’ inammissibile perché ai sensi dell’art. 7 c.p.a., entrato in vigore il 16 settembre 2010, il ricorso straordinario è ammesso esclusivamente per le materie attribuite alla giurisdizione amministrativa, e dunque non è più consentito per le materie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, come nel caso di specie, in cui si disputa di performance individuale nell’ambito di un rapporto di impiego privatizzato (art. 63 d.lgs. n. 165/2001).
Attenzione però, sono fatti salvi gli effetti della translatio iudicii in caso di tempestiva riproposizione del ricorso innanzi al giudice ordinario
Testo unico sul Pubblico impiego (Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) – TITOLO VI Giurisdizione
Art. 63
Controversie relative ai rapporti di lavoro.
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta che l’assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l’amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. (1)
2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato. (2)
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall’ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all’articolo 40 e seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all’articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’articolo 40.
(1) Comma così modificato dall’ art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
(2) Comma inserito dall’ art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
1. L’ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all’articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l’intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.
(1) Articolo aggiunto dall’art.1, co. 134, L. 30 dicembre 2004, n. 311.