La Discrezionalità Amministrativa della Pubblica Amministrazione

Principio di legalità e Discrezionalità dell’Attività Amministrativa

Vi siete mai chiesti l’Italia che Stato è in termini di diritto?

Quali sono i poteri dello Stato?

Il nostro è uno Stato di Diritto, cioè lo stato italiano è fondato sulla divisione dei poteri.

I poteri dello Stato consistono nell’esercizio del potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale. Tali poteri sono tra loro indipendenti.

Chi esercita il potere esecutivo?

La Pubblica Amministrazione è espressione del potere esecutivo e la legge non solo fissa i fini pubblici che questo potere dello Stato, attraverso il suo apparato, deve perseguire, ma intercetta anche i soggetti pubblici (gli enti e i rispettivi organi) che praticamente devono provvedere, attribuendo loro le relative competenze per la cura degli interessi pubblici.

Ecco come si estrinseca la sovranità della legge, nel fissare i fini pubblici da perseguire, nella determinazione delle competenze tra i diversi enti pubblici. Questa è anche la manifestazione del principio di legalità, il principio cardine del diritto amministrativo.

I poteri del Popolo?

Il popolo italiano rappresenta il corpo elettorale e può valutare non soddisfacenti i fini perseguiti dai propri rappresentanti per la cura degli interessi pubblici.

Alle successive votazioni il popolo può decidere di non rinnovare il mandato politico.

 

L’attività amministrativa vincolata

L’attività amministrativa vincolata, a differenza di quella politica, in virtù del principio di legalità richiamato, trova il proprio fondamento nella legge. La legge attribuisce alla P.A. il potere di emanare atti amministrativi per la cura degli interessi pubblici a lei affidati.

Partendo da questa premessa si scorgono le prime differenze tra attività amministrativa vincolata e attività amministrativa discrezionale.




L’attività amministrativa vincolata quindi si verifica quando la legge indica sia il tipo di atto amministrativo da adottare sia il contenuto ed eventuali clausole, che la forma e i termini.

Bene, in questo caso la pubblica amministrazione non ha nessuno spazio di azione rispetto alla legge.

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Discrezionalità Amministrativa

Finalmente siamo arrivati.

La discrezionalità amministrativa si estrinseca in tutti quei casi in cui la legge a monte, non determina in contemporaneo sia il tipo di atto amministrativo da adottare sia il contenuto ed eventuali clausole, che la forma e i termini, ma solo alcuni di essi o solo uno.

Ecco come a monte la rete discrezionale della P.A. incomincia a prendere la sua tessitura.

E proprio in questo ambito di discrezionalità che la posizione del privato incomincia a perdere valore. Infatti il privato invece di vantare un diritto soggettivo può far valere solo un proprio interesse legittimo.

La giurisdizione in questo ambito sarà quella amministrativa per esempio: TAR, Consiglio di Stato.

Attenzione però questo non vuol dire che anche nei confronti dell’attività amministrativa si potrà ricorrere alla giustizia amministrativa, viceversa, in questo ambito il giudice competente è quello ordinario.

Dalla discrezionalità amministrativa si distingue la cosiddetta discrezionalità tecnica, la quale si presenta quando non si abbia una scelta dell’amministrazione basata su una ponderazione fra interessi.

In questo caso l’amministrazione adotta una decisione applicando regole tecniche o conoscenze specialistiche, come quelle della medicina, della storia dell’arte, dell’economia, per es. quando procede a un accertamento medico, o decide se un immobile è di interesse storico e artistico, o valuta se vi sia un cartello fra imprese o altro illecito che violi la concorrenza. Anche le decisioni adottate con discrezionalità tecnica sono soggette ad un controllo giurisdizionale.

Copywriter & Blogger

Daniele Giammarelli

 




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