Interscambio, Mobilità e Vincolo Quinquennale Nel Pubblico Impiego

Mobilità esterna da altro Comune / Dipendenti pubblici sempre più martoriati da norme private e pubbliche

 Un dipendente, con profilo giuridico categoria C1, pervenuto per mobilità esterna da altro comune, è stato poi spostato a richiesta, con mobilità interna in area amministrativa nei settori relativi ai servizi di anagrafe e stato civile.

Il dipendente intende chiedere nulla osta preventivo per partecipare a una mobilità esterna indetta da altro comune, indicando quale possibile sostituto un dipendente di altro comune inquadrato in categoria B ritenendo fattibile una mobilità per compensazione.

Ciò premesso, l’attuale normativa, in particolare l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, prevede che si possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti “… appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni …”. Nel nostro caso, non sono ancora trascorsi 5 anni dalla mobilità e non esiste una corrispondenza di qualifica.

Pertanto, alla luce della norma citata sorge il dubbio se tale passaggio sia possibile e come effettuare l’eventuale compensazione.

L’operazione descritta non rientra pienamente nella così detta mobilità per compensazione o per interscambio perché tale figura originariamente prevista dall’art. 6 comma 20 del DPR 268/87, abrogato dal D.L. 5/2012 – comporta che il trasferimento volontario e reciproco di dipendenti tra due o più enti, produca “uno scambio del posto di lavoro” tra i dipendenti stessi. Occorre cioè che i lavoratori interessati dall’interscambio, anche se provenienti da diversi comparti di contrattazione collettiva, possiedano lo stesso livello professionale, vale a dire lo stesso inquadramento nelle diverse aree giuridiche – categorie (nell’ambito della categoria, non rileva invece l’eventuale differenza di posizione economica che, peraltro, è finanziata con il fondo risorse decentrate e non determina un incremento di spesa).

In sostanza occorre che l’operazione tra i due enti sia a “somma zero” (e non comporti costi aggiuntivi). Ecco perché la mobilità per compensazione è ammessa anche in caso di violazione del patto di stabilità (ora, pareggio di bilancio) e non si computi ai fini del rispetto del tetto massimo alla spesa di personale (FP nota n. 20506 del 27/3/2015 e Corte dei Conti Lombardia 342/2015).

OBBLIGO QUINQUENNALE DELLA PERMANENZA NELLA SEDE DI PRIMA ASSEGNAZIONE

Nel caso prospettato, invece, lo scambio è tra un lavoratore di categoria C ed uno di categoria B. Ciò premesso, è indubbio che al di là dell’inquadramento giuridico della figura, si potrà comunque procedere allo scambio a titolo di mobilità volontaria


Per quanto concerne l’obbligo di permanenza quinquennale nella sede di prima assegnazione previsto dal comma 5 bis dell’art. 35 del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla legge finanziaria del 2006, secondo la Funzione Pubblica (parere uppa 2/2006) non si applica ai comuni. Inoltre, per l’interpretazione prevalente non si tratta di un obbligo di carattere oggettivo ma soggettivo, posto a tutela delle concrete situazioni in cui può trovarsi la P.A. che, pertanto, potrà o meno farlo valere in relazione alle proprie esigenze organizzative.

Copywriter D.Giammarelli

Un commento su “Interscambio, Mobilità e Vincolo Quinquennale Nel Pubblico Impiego”

  1. nel mio bando di concorso al comune era specificato l’ obbligo dei 5 anni.
    si applica o no ai comuni ?
    vale anche per l’interscambio?
    aiutatemi
    grazie

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