E COME PER MAGIA IN SARDEGNA SI VUOLE PASSARE DAL PRIVATO AL PUBBLICO

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E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 6, c. 8, l.r. Sardegna n. 2/2007, che stabilisce il passaggio di dipendenti da soggetti privati ad enti pubblici, senza il previo esperimento di un concorso pubblico e senza indicare le ragioni giustificatrici.

La selezione concorsuale costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialità.

Tuttavia la selezione concorsuale è venuta spesso boicottata ed elusa, con manovre politiche assunzionali che trovano la loro rigogliosa fonte di vita in cancrena, nelle promesse elettorali, soprattutto quelle amministrative.

Per esempio: vedi gli impiegati comunali di fascia A e B (come saranno stati assunti?) con concorso?

La necessità del concorso pubblico è stata ribadita con specifico riferimento a disposizioni legislative che prevedevano il passaggio automatico all’amministrazione pubblica di personale di società in house, ovvero di società o associazioni private; è stato altresì specificato che il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione stessa o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell’art. 97 Cost..

Pertanto, sulla base di tale principi, è costituzionalmente illegittimo l’art. 6, c. 8, della l.reg. Sardegna n. 2 del 2007, che stabilisce il passaggio di dipendenti da soggetti privati ad enti pubblici, senza il previo esperimento di un concorso pubblico e senza indicare le ragioni giustificatrici della deroga – risulta lesivo dell’art. 97, c. 4, Cost..

La disposizione censurata consente infatti l’accesso dei dipendenti di due società private nei ruoli regionali, senza alcuna forma di selezione, neppure a concorsualità “attenuata”, e senza stabilire alcuna condizione in ordine alle modalità di assunzione di tali dipendenti. Inoltre, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.

L’art. 6, c. 8, della l.reg. Sardegna n. 2/2007 non fornisce indicazioni circa le condizioni di ammissibilità della deroga al principio del concorso pubblico. In base ad essa è irrilevante il modo in cui il personale delle due società private è stato reclutato, né vengono richieste specifiche modalità di inserimento nell’Agenzia regionale.

Non è previsto alcun meccanismo di verifica dell’attività professionale svolta in precedenza, né sono stabiliti limiti percentuali all’assunzione in assenza di concorso. Infine, non è ravvisabile neppure il contesto di carattere eccezionale, o addirittura emergenziale.

La violazione della regola generale del concorso di cui all’art. 97 Cost. determina, altresì, il contrasto con gli altri parametri costituzionali.

In diretta attuazione degli artt. 3 e 51 Cost., è il concorso a consentire, infatti, ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza. 

E’ auspicabile una vera riforma licenziano il personale assunto senza concorso, giusto per iniziare a eguagliare i dipendenti pubblici dinnanzi alla legge costituzionale e cioè dinnanzi all’articolo 97 della Costituzione.

Art. 97. COSTITUZIONE ITALIANA

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

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