Corruzione e Interdizione per Ben 6 Anni dai Pubblici Uffici per Formigoni. Viva la Politica

Formigoni  L’ex Governatore della Lombardia e senatore di Ncd (nuovo centro destra Governato da Alfano)

Eh si… si sente sempre più sovente parlare di pubblico impiego, di dipendenti pubblici fannulloni .

Certo non bisogna fare di tutta l’erba un fascio.

Sembra che la corruzione nella Pubblica Amministrazione inizi proprio con la politica. Quanti politicanti hanno le fedina penale sporca?

Ma cosa è la corruzione e addirittura l’interdizione per 6 anni dai pubblici uffici.

Il codice penale prevede diverse ipotesi di corruzione:



Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d’ufficio) Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni…..
Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Art. 319-quater. c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni…..

Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

                                  Tanto non cambia nulla – Forse!?

 

 

 

Il tribunale di Milano ha condannato Formigoni in solido con Pierangelo Daccò e l’ex assessore Antonio Simone a versare una provvisionale complessiva alla Regione Lombardia di 3 milioni di euro nell’ambito del processo per cui oggi l’ex Governatore è stato condannato a sei anni di carcere per il caso San Raffaele-Maugeri.

Il Tribunale di Milano ha disposto anche la confisca di circa 6,6 milioni di euro, tra cui la quota del 50% di proprietà di una villa in Sardegna il cui acquisto era stato uno dei punti al centro dell’inchiesta.

Ma possibile che la politica è in grado di scatenare putiferi?

Eppure noi siamo a scegliere, votando.

Interdizione dai pubblici uffici per 6 anni.

E’ una pena aspra –

ARTICOLO 28 –  CODICE PENALE
Interdizione dai pubblici uffici

L’interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1. del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2. di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d’incaricato di pubblico servizio;

3. dell’ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4. dei gradi e della dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5. degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico; (1) (2)

6. di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicate nei numeri precedenti;

7. della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L’interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l’interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze. (1)

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, nè superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali l’interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.