CEDOLARE SECCA / Usufrutto Nudo Proprietario Intrecci Familiari Sulla Locazione

Ci è stata richiesta la seguente consulenza che pubblichiamo

Se mio figlio è comodatario di un immobile  a per civile abitazione, di cui io sono a mia volta usufruttuaria, può  locare detto immobile a dei professionisti, riscuotendone il canone?

La risposta è Si

Innanzitutto bisogna definire cosa è il comodato.
Il contratto di comodato ai sensi dell’articolo 1803 del codice civile, disciplina la nascita di diritti e obblighi senza tuttavia produrre effetti reali e traslativi.
Infatti il comodatario che riceve il bene ad uso gratuito acquisisce il solo diritto personale di godimento, non producendosi alcun effetto in termini di trasferimento di diritti reali sul bene stesso né, tantomeno, il trasferimento della proprietà.

Con la risoluzione del Ministero delle Finanze, R.M. n. 7/441/1980, è stato precisato che il fabbricato che il proprietario dell’immobile concede in comodato d’uso deve essere equiparato all’immobile tenuto a disposizione.

Il D.P.R. n. 917/1986, all’art. 26, comma 1 stabilisce che i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

 

Nell’ipotesi che il comodatario stipuli sull’immobile ricevuto in uso gratuito un contratto di locazione, dal punto di vista fiscale non si ha nessun mutamento nella titolarità del reddito fondiario dal proprietario-comodante al comodatario -locatore.

L’Agenzia delle entrate ha, infatti, chiarito con la risoluzione n. 381/E  e 394/E/2008, che qualora il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione, il reddito effettivo del fabbricato dovrà essere imputato esclusivamente al comodante. Infatti, deve essere il titolare del diritto reale sull’immobile a dichiarare il reddito percepito da chi sta godendo in quel momento del bene.


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