E’ PIU’ BELLO FARE POLITICA O IL MAGISTRATO? EMILIANO

I GIUDICI O FANNO I MAGISTRATI O FANNO POLITICA

 

POLITICA-E-GIUSTIZIA-MALE-AFFARE

Michele Emiliano è nato a Bari il 23 luglio 1959, ha tre figli, Giovanni, Francesca e Pietro.
E’ magistrato in aspettativa, è stato sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione distrettuale antimafia di Bari e, precedentemente, presso il tribunale di Brindisi e di Agrigento. Nelle sue funzioni di pubblico ministero ha istruito alcuni tra i più importanti processi alle mafie pugliesi. E’ stato sindaco di Bari per dieci anni, dal 2004 al 2014, per la coalizione di centrosinistra. E’ segretario regionale del Partito Democratico dal febbraio 2014, ruolo che ha ricoperto anche dall’ottobre 2007 al 2009. Nel giugno 2014 è stato nominato assessore alla Legalità e Polizia municipale nel Comune di San Severo, a titolo gratuito. Emiliano è stato eletto presidente della Regione Puglia il 31 maggio 2015 con la coalizione del centrosinistra, con 791.498 voti e una percentuale del 47,17%.

SEGRETARIO PARTICOLARE ESTERNO: DANIELA DAMMICCO

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla sezione disciplinare del Csm, che aveva chiesto al giudice delle leggi di esprimersi sulla riforma del sistema disciplinare dei magistrati, nella parte in cui (cfr. art. 3, comma 1, lett. h) d.lgs. n. 109/2006) configura come illecito disciplinare l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici anche per i magistrati fuori del ruolo organico che siano collocati in aspettativa per motivi elettorali.

Per i ricorrenti, la norma violerebbe gli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione, in quanto determinerebbe una irragionevole restrizione della libertà di associazione e di partecipazione al sistema democratico.

Lo ha sancito la Corte Costituzionale, chiamata a decidere sul noto caso Emiliano

Adesso non ci son più scuse: è legittimo il veto per i magistrati di iscriversi o partecipare sistematicamente e in via continuativa ai partiti politici.emiliano-deve-fare-il-giudice

Una cosa è farlo in via occasionale, magari per un mandato politico, una cosa è stravolgere completamente la carriera lavorativa da magistrato a politico.

Inutile allora sarebbe laurearsi in giurisprudenza, partecipare e superare il concorso per diventare magistrato e poi si diventa politici.

Cosa nasconde la politica rispetto ad un normale lavoro?

Dimissioni dalla politica e ritorno al proprio lavoro.

A voi i commenti


 

La teoria di Montesquieu della separazione fra i poteri è ancora valida almeno in quanto indica la necessità di un loro equilibrio. La nostra Costituzione attua l’indipendenza della magistratura attraverso il Consiglio Superiore della Magistratura e le ampie garanzie assicurate ai giudici e al pubblico ministero nell’esercizio delle loro funzioni. Di fronte a taluni sconfinamenti dell’autorità giudiziaria, il potere politico deve riacquistare il suo ruolo e anche introdurre opportune modifiche nel codice di procedura penale, ma non stravolgere le giuste scelte della Costituzione

 

COSA DICE A PROPOSITO IL D.LGS. N. 109/2006?

Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109

Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonche’ modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche’ per l’emanazione di un testo unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera f), e 2, commi 6 e 7, della citata legge n. 150 del 2005 che prevedono la individuazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati e delle relative sanzioni, la modifica della procedura per l’applicazione delle medesime, nonche’ la modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Aquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 20 dicembre 2005 ed in data 22 dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 7 dicembre 2005 ed in data 30 novembre 2005, a norma dell’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica in ordine alla soppressione dell’articolo 2, con ciò dovendosi ritenere contestualmente assorbita anche la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine al medesimo articolo;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I
DELLA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEI MAGISTRATI

Sezione I
Degli illeciti disciplinari

Art. 1.
Doveri del magistrato

1. Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni.

2. Il magistrato, anche fuori dall’esercizio delle proprie funzioni, non deve tenere comportamenti, ancorche’ legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell’istituzione giudiziaria.

3. Le violazioni dei doveri di cui ai commi 1 e 2 costituiscono illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.
Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni

1. Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui all’articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

b) l’omissione della comunicazione, al Consiglio superiore della magistratura, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati dall’articolo 29 del presente decreto;

c) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;

e) l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato;

f) l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;

g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;

h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;

i) il perseguimento di fini estranei ai suoi doveri ed alla funzione giudiziaria;

l) l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e’ richiesta dalla legge;

m) l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;

n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;

o) l’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;

p) l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio in assenza dell’autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne e’ derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto;

r) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all’attività di servizio;

s) per il dirigente dell’ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;

t) l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo competente;

u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonche’ la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando e’ idonea a ledere indebitamente diritti altrui;

v) pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria;

z) il tenere rapporti in relazione all’attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150;

aa) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;

bb) il rilasciare dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

cc) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

dd) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio;

ee) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati dall’articolo 29 del presente decreto, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati dagli articoli 26, comma 1 e 27 del presente decreto;

ff) l’adozione di provvedimenti al di fuori di ogni previsione processuale ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza ovvero di atti e provvedimenti che costituiscono esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

gg) l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g)h)i), l)m)n)o)p)cc) ed ff), l’attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale non dà mai luogo a responsabilità disciplinare.

Art. 3.
Illeciti disciplinari fuori dell’esercizio delle funzioni

1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:

a) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per se’ o per altri;

b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

c) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura;

d) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all’articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e succesive modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri disciplinati dall’articolo 1;

e) l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonche’ ottenere, direttamente o indirettamente, prestititi o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;

f) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio e’ espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

g) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

h) l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o operativi nel settore finanziario che possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere l’immagine del magistrato;

i) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, e’ idoneo a turbare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

l) ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza.

Art. 4.
Illeciti disciplinari conseguenti a reato

1. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato:

a) i fatti per i quali e’ intervenuta condanna irrevocabile o e’ stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

b) i fatti per i quali e’ intervenuta condanna irrevocabile o e’ stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

c) i fatti per i quali e’ intervenuta condanna irrevocabile o e’ stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato e’ estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita.

Sezione II
Delle sanzioni disciplinari

Art. 5.
Sanzioni

1. Il magistrato che viola i suoi doveri e’ soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) l’ammonimento;

b) la censura;

c) la perdita dell’anzianità;

d) l’incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

f) la rimozione.

2. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l’infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nell’uno e nell’altro caso può essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile.

Art. 6.
Ammonimento

1. L’ammonimento e’ un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all’osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso.

Art. 7.
Censura

1. La censura e’ una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

Art. 8.
Perdita dell’anzianità

1. La perdita dell’anzianità non può essere inferiore a due mesi e non può superare i due anni.

Art. 9.
Temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo

1. La temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non può essere inferiore a sei mesi e non può superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica.

2. Applicata la sanzione, il magistrato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l’ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.

Art. 10.
Sospensione dalle funzioni

1. La sospensione dalle funzioni consiste nell’allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura.

2. Al magistrato sospeso e’ corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; a un terzo, se alla sesta o settima classe.

Art. 11.
Rimozione

1. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio e viene attuata mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 12.
Sanzioni applicabili

1. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all’articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati dall’articolo 29 del presente decreto;

d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

e) i comportamenti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere d)e) ed f);

f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni;

h) la scarsa laboriosità, se abituale;

i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

m) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità.

2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell’anzianità per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all’articolo 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

c) i comportamenti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera b).

3. Si applica la sanzione della incapacità a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l’interferenza, nell’attività di altro magistrato, da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave.

4. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l’accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l’accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non e’ stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto si appalesi di particolare gravità.

5. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso Codice.

Art. 13.
Trasferimento d’ufficio e provvedimenti cautelari

1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento e’ sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera a), nonche’ nel caso in cui e’ inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.

2. Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, può disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.

Capo II
DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 14.
Titolarità dell’azione disciplinare

1. L’azione disciplinare e’ promossa dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell’iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare, dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta, nel corso delle indagini, al Procuratore generale.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l’obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare.

5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l’azione e’ stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al comma 3, ultimo periodo.

Art. 15.
Termini dell’azione disciplinare

1. L’azione disciplinare e’ promossa entro un anno dalla notizia del fatto, della quale il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha conoscenza a seguito dell’espletamento di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia. La denuncia e’ circostanziata quando contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, la denuncia non costituisce notizia di rilievo disciplinare.

2. Entro un anno dall’inizio del procedimento il Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive di cui all’articolo 17, commi 2 e 6; entro un anno dalla richiesta, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nella composizione di cui all’articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si pronuncia.

3. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest’ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell’articolo 14, comma 3, determinano, a tutti gli effetti, l’inizio del procedimento.

4. Dell’inizio del procedimento deve essere data comunicazione, entro trenta giorni, all’incolpato, con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato. Deve procedersi ad analoga comunicazione per le ulteriori contestazioni di cui all’articolo 14, comma 5. L’incolpato può farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell’addebito, nonche’, se del caso, da un consulente tecnico.

5. Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all’incolpato o da avviso al difensore, quando e’ previsto, se già designato, sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata quando non e’ dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

6. Se la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e’ annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio e’ di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dalla Corte di cassazione.

7. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l’incolpato vi consenta.

8. Il corso dei termini e’ sospeso:

a) se per il medesimo fatto e’ stata esercitata l’azione penale, ovvero il magistrato e’ stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non e’ più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

b) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui e’ pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

c) se l’incolpato e’ sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

d) se il procedimento disciplinare e’ rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore.

Art. 16.
Indagini nel procedimento disciplinare

1. Il pubblico ministero procede all’attività di indagine. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato del suo ufficio.

2. Per l’attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritiene necessario ai fini delle determinazioni sull’azione disciplinare, può acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica comunichi, motivatamente, che dalla divulgazione degli atti coperti da segreto investigativo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale dispone, con decreto, che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospende il procedimento disciplinare per un analogo periodo.

5. Il pubblico ministero, per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, può richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d’appello nel cui distretto l’atto deve essere compiuto.

Art. 17.
Chiusura delle indagini

1. Compiute le indagini, il Procuratore generale formula le richieste conclusive di cui ai commi 2 e 6 e invia alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura il fascicolo del procedimento, dandone comunicazione all’incolpato. Il fascicolo e’ depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell’incolpato, che può prenderne visione ed estrarre copia degli atti.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formula l’incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell’atto.

3. Il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, può chiedere l’integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

4. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti.

5. Il decreto di cui al comma 4 e’ comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all’incolpato nonche’ al difensore di questo ultimo, se già designato, e, nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l’azione disciplinare, richiesto l’integrazione o la modificazione della contestazione, al Ministro della giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all’udienza delegando un magistrato dell’Ispettorato.

6. Il Procuratore generale, nel caso in cui ritenga che si debba escludere l’addebito, fa richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta e’ data comunicazione al Ministro della giustizia, nell’ipotesi in cui egli abbia promosso l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della contestazione, con invio di copia dell’atto.

7. Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, può richiedere copia degli atti del procedimento, nell’ipotesi in cui egli abbia promosso l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della contestazione, e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione. Sulla richiesta, si provvede nei modi previsti nei commi 4 e 5 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. Il Ministro della giustizia può esercitare la facoltà di partecipare all’udienza delegando un magistrato dell’Ispettorato.

8. Decorsi i termini di cui al comma 7, sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decide in camera di consiglio. Se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza di non luogo a procedere. Se rigetta la richiesta, il Procuratore generale formula l’incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale. Si provvede nei modi previsti dai commi 4 e 5.

Art. 18.
Discussione nel giudizio disciplinare

1. Nella discussione orale un componente della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nominato dal presidente svolge la relazione. Il delegato del Ministro della giustizia può presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l’incolpato.

2. L’udienza e’ pubblica. La sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, può disporre che la discussione si svolga a porte chiuse se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all’ufficio che l’incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi.

3. La sezione disciplinare può:

a) assumere, anche d’ufficio, tutte le prove che ritiene utili;

b) disporre o consentire la lettura di rapporti dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonche’ delle prove acquisite nel corso delle indagini;

c) consentire l’esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell’incolpato e del delegato del Ministro della giustizia.

4. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale.

5. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale.

Art. 19.
Sentenza disciplinare

1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura delibera immediatamente dopo l’assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell’incolpato, il quale deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio.

2. La Sezione disciplinare provvede con sentenza, irrogando una sanzione disciplinare ovvero, se non e’ raggiunta prova sufficiente, dichiarando esclusa la sussistenza dell’addebito. I motivi della sentenza sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione.

3. I provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sono comunicati al Ministro della giustizia nell’ipotesi in cui egli abbia promosso l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione o la modificazione della contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento.

Art. 20.
Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale

1. L’azione disciplinare e’ promossa indipendentemente dall’azione civile di risarcimento del danno o dall’azione penale relativa allo stesso fatto, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di cui all’articolo 15, comma 8.

2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso:

a) la sentenza penale irrevocabile di condanna;

b) la sentenza irrevocabile prevista dall’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale.

3. Ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione.

Art. 21.
Sospensione cautelare obbligatoria

1. A richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura sospende dalle funzioni e dallo stipendio e colloca fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.

2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento.

3. La sospensione e’ revocata, anche d’ufficio, dalla sezione disciplinare, allorche’ la misura cautelare e’ revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione può essere revocata.

4. Al magistrato sospeso e’ corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nell’articolo 10, comma 2.

5. Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepite, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se e’ prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se e’ pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nell’articolo 22, comma 5.

Art. 22.
Sospensione cautelare facoltativa

1. Quando il magistrato e’ sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono chiedere alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare.

2. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l’interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato.

3. La sospensione può essere revocata dalla Sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d’ufficio.

4. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21, commi 4 e 5.

5. Se e’ pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l’incolpato e’ assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare.

Art. 23.
Cessazione degli effetti della sospensione cautelare

1. Fatti salvi gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, il magistrato sottoposto a procedimento penale e sospeso in via cautelare, qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore, con attribuzione, nei limiti dei posti vacanti, di funzioni di livello pari a quelle più elevate assegnate ai magistrati che lo seguivano nel ruolo al momento della sospensione cautelare, ad eccezione delle funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità e delle funzioni direttive superiori apicali di legittimità, previa valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate. Qualora non possano essere assegnate funzioni più elevate rispetto a quelle svolte al momento della sospensione, il magistrato e’ assegnato al posto precedentemente occupato, se vacante; in difetto, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l’assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti.

2. La sospensione cautelare cessa di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento.

Art. 24.
Impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura

1. L’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre, contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 21 e 22 e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.

Art. 25.
Revisione

1. E’ ammessa, in ogni tempo, la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali e’ stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

a) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l’insussistenza dell’illecito;

c) il giudizio di responsabilità e l’applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l’addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata e’ conseguito il trasferimento d’ufficio.

3. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale e’ stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.

4. L’istanza di revisione e’ proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

5. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), all’istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale.

6. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e con le modalità di cui ai commi 4 e 5.

7. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l’istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2, o senza l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 4 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare.

8. Contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di revisione e’ ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione.

9. In caso di accoglimento dell’istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.

10. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonche’ a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

Capo III
MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI INCOMPATIBILITÀ, DISPENSA DAL SERVIZIO E TRASFERIMENTO DI UFFICIO

Art. 26.
Modifiche all’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa.

1. All’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le parole da: «per qualsiasi causa» a: «dell’ordine giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialita».

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, gli atti relativi ai procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dagli articoli 2, 3 e 4, del presente decreto, sono trasmessi al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all’azione disciplinare.

Art. 27.
Modifiche all’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa.

1. All’articolo 3, primo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Se l’infermità o la sopravvenuta inettitudine consentono l’efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato può essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero della giustizia, secondo modalità e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto del tipo e della gravità dell’infermità o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l’eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita.».

Art. 28.
Modifiche all’articolo 11 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

1. L’articolo 11 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni). – Il magistrato, che non assume le funzioni nel termine stabilito dall’articolo precedente, o in quello che gli e’ stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall’impiego.

Il magistrato decaduto dall’impiego ai sensi del primo comma si considera aver cessato di far parte dell’ordine giudiziario in seguito a dimissioni.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche alla ipotesi di decadenza prevista dall’articolo 127, primo comma, lettera c), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».

Art. 29.
Modifiche agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

1. Gli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 18 (Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense). – I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.

La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità di sede e’ verificata sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all’ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell’attività da parte dei medesimi soggetti;

b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;

c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all’interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;

d) funzione specialistica dell’ufficio giudiziario.

Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un’unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un’unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l’affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l’Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.

Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all’esercizio della professione forense, e’ valutato ai fini dell’articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.

Art. 19 (Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede). – I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità di sede e’ verificata sulla base dei criteri di cui all’articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un’unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un’unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l’altro in sede centrale.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all’articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell’ufficio e’ in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.

I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità e’ verificata sulla base dei criteri di cui all’articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.».

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 30.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto non si applica ai magistrati amministrativi e contabili.

Art. 31.
Abrogazioni

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 150 del 2005, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:

a) l’articolo 12 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

b) gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946;

c) gli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;

d) l’articolo 14, primo comma, n. 1), della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Art. 32.
Decorrenza di efficacia

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

I boiardi di Stato

Sono nomi noti a pochi, passano indenni ai cambi di governo, e rappresentano l’architrave del potere che comanda davvero.

Si va da Franco Frattini a Roberto Garofoli, a Filippo Patroni Griffi. Passato dalla magistratura ordinaria a quella amministrativa, oggi è Presidente di sezione del Consiglio di Stato. Nella sua carriera è stato Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della funzione pubblica con 6 governi, Capo di Gabinetto del Ministro per le Riforme Istituzionali, capo del «Dipartimento affari giuridici e legislativi» della Presidenza del Consiglio, Segretario generale dell’Autorità garante per la Privacy, Ministro per la pubblica amministrazione, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Senza nulla togliere alle loro capacità, e senza fare di ogni erba un fascio, il problema sta nel meccanismo che crea gli «specialisti» dell’alta burocrazia, ne consente le incrostazioni, e di conseguenza la paralizza.

 

Alti burocrati con la toga

Sotto la punta dell’iceberg, rappresentata dai magistrati che finiscono negli organi elettivi, ci sono poi i togati distaccati al CSM, alla Presidenza della Repubblica, alla Corte Costituzionale. I più numerosi però sono quelli chiamati direttamente dal governo a svolgere il ruolo di capo di gabinetto, direttore generale, capo dell’ufficio legislativo, consulente o esperto giuridico, nelle ambasciate, negli organismi internazionali, nelle giunte regionali, nelle Autorità di controllo. È previsto che il numero non superi i 200, con un distacco che recentemente è stato fissato a 10 anni. La macchina dello Stato, per funzionare, ha bisogno di queste competenze, ma diventa poi difficile sapere cosa succede lungo le tappe di quel «carosello» di incarichi — tra ministeri e stanze del potere — che alcuni magistrati amministrativi percorrono con estrema disinvoltura «in nome della professionalità messa a disposizione della politica».

 

ECCO LA SENTENZA PER INTERO

Il Magistrato può fare politica? Il caso Emiliano alla Corte Costituzionale.

Per la Consulta non è contraddittorio né lesivo dei diritti politici consentire ai magistrati di partecipare, a certe condizioni, alla vita politica, candidandosi alle elezioni o ottenendo incarichi di natura politica, e al tempo stesso prevedere come illecito disciplinare la loro iscrizione a partiti politici nonché la partecipazione sistematica e continuativa all’attività di partito.

Corte Costituzionale, sentenza 4 – 20 luglio 2018, n. 170
Presidente Lattanzi – Redattore Zanon

Ritenuto in fatto

1.– La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con ordinanza del 28 luglio 2017, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», nel testo sostituito dall’art. 1, comma 3, lettera d), numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269 (Sospensione dell’efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario), nella parte in cui prevede quale illecito disciplinare l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici anche per i magistrati fuori del ruolo organico della magistratura perché collocati in aspettativa «per motivi elettorali».
1.1.– La sezione disciplinare rimettente premette che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha esercitato l’azione disciplinare nei confronti di M. E. – magistrato attualmente fuori del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento del mandato amministrativo di sindaco del Comune di Bari (dal giugno 2004 al giugno 2014), di assessore «esterno» del Comune di San Severo e del mandato elettivo di Presidente della Regione Puglia (dal giugno 2015 sino alla data odierna) – contestandogli la violazione degli artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 109 del 2006, come modificato dalla legge n. 269 del 2006, per aver ricoperto gli incarichi di segretario regionale del Partito Democratico – PD della Puglia (dall’ottobre 2007 all’ottobre 2009), di Presidente del Partito Democratico – PD della Puglia (dal novembre 2009 al gennaio 2014), nuovamente di segretario del Partito Democratico – PD della Puglia (dal febbraio 2014 al 21 maggio 2016), e, con una successiva contestazione, per aver presentato, nel marzo 2017, la propria candidatura per l’elezione a segretario nazionale del Partito Democratico. Secondo il titolare dell’iniziativa disciplinare tutte le cariche ricoperte – «non coessenziali con l’espletamento dei mandati amministrativi presso gli enti territoriali» – presuppongono, per statuto, l’iscrizione al partito politico di riferimento; in tal modo, M. E., «iscrivendosi ad un partito e svolgendovi attività partecipativa e direttiva in forma sistematica e continuativa», avrebbe violato l’art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 109 del 2006, che appunto configura quale illecito disciplinare l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici a garanzia dell’esercizio indipendente e imparziale della funzione giudiziaria, «valevole anche in relazione ai magistrati che non svolgano temporaneamente detta funzione per essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura».
1.2.– Premette ancora il giudice a quo che deve essere disattesa l’eccezione di estinzione del procedimento disciplinare per decorso del termine annuale formulata dalla difesa ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 109 del 2006, in quanto la conoscenza dei fatti che ha dato origine all’azione disciplinare avviata il 30 ottobre 2014 è stata ricondotta ad un articolo di stampa del 2 dicembre 2013 e ad un esposto del 7 marzo 2014, mentre non sono emersi profili che possono assumere un concreto rilievo ai fini della formulazione di circostanziate contestazioni in epoca precedente.
1.3.– Quanto al merito delle censure sollevate, il giudice a quo ricorda il contenuto della sentenza n. 224 del 2009, con cui la Corte costituzionale si è già pronunciata sulla compatibilità dell’art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 109 del 2006 rispetto ai parametri evocati. Il rimettente sottolinea però la diversità tra il caso da cui avevano avuto origine le questioni allora dichiarate non fondate e quello ora al giudizio della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura: mentre in quella occasione il magistrato nei cui confronti era stata avviata l’azione disciplinare era stato collocato fuori ruolo «per svolgere funzioni tecniche di consulenza a favore di una Commissione parlamentare», nel caso ora alla sua attenzione il magistrato è collocato fuori ruolo per l’esercizio di funzioni elettive «che determinano una fase di sospensione delle funzioni giudiziarie per un arco temporale non definibile e che potrebbe finanche superare il periodo di appartenenza del magistrato all’Ordine Giudiziario».
Inoltre – secondo il rimettente – poiché le funzioni elettive sono per loro natura connotate da sicuro rilievo politico, la compatibilità della disposizione censurata rispetto ai parametri evocati deve essere esaminata in una diversa prospettiva, quella della tutela dei diritti politici riconosciuti dalla Costituzione.
A tal fine, la sezione disciplinare rimettente ricorda tutte le disposizioni normative che attualmente consentono ai magistrati di candidarsi alle elezioni politiche e amministrative e di essere nominati assessori negli organi esecutivi.
Ricorda anche che – «[i]n coerente applicazione del portato precettivo dell’art. 51 della Costituzione – quale previsione che assicura in via generale il diritto di elettorato passivo, riconducibile alla sfera dei “diritti inviolabili della persona” di cui all’art. 2 Cost. – il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto che l’accesso al pubblico ufficio non è soggetto ad autorizzazione, trattandosi di un diritto politico costituzionalmente riconosciuto in capo ad ogni cittadino senza alcuna distinzione derivante dall’attività o dalle funzioni svolte». Il medesimo Consiglio ha anche ripetutamente affermato la possibilità della contemporanea assunzione di incarichi politico-amministrativi (in forza di mandato elettorale o di incarico di assessore) in capo ai magistrati, fermo restando l’obbligo di ricorrere all’istituto dell’aspettativa ove vi sia coincidenza tra l’ambito territoriale di svolgimento della funzione giurisdizionale e quello della circoscrizione elettorale, e ciò in base al rilievo che le cause di ineleggibilità ed incompatibilità hanno carattere tassativo e che tra esse non è inclusa l’appartenenza all’ordine giudiziario.
Osserva, quindi, il giudice a quo come la normativa vigente – che consente, a certe condizioni, lo svolgimento di compiti che non possono non manifestare caratteristiche collegate alle dinamiche politico-partitiche – incida sulla corretta interpretazione del significato del divieto disciplinare di cui all’art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 109 del 2006, conducendo ad escludere la rilevanza disciplinare in tutti quei casi in cui la partecipazione del magistrato ad aspetti e momenti della vita politico-partitica sia proporzionalmente e ragionevolmente collegata alle caratteristiche della funzione legittimamente ricoperta dal magistrato fuori ruolo. Secondo il rimettente, sarebbe, infatti, irrazionale e contraddittorio consentire, da una parte, l’assunzione di tali ruoli e, dall’altra, sostanzialmente vietare – ed anzi sanzionare disciplinarmente – alcune manifestazioni e situazioni, ritenute «sintomo di organico schieramento partitico», che risultino strettamente legate all’essenza di quei ruoli.
1.4.– Posto che attualmente (e nonostante le sollecitazioni rivolte al legislatore dallo stesso Consiglio superiore della magistratura ad intervenire in materia) è consentito ai magistrati di essere eletti al Parlamento nelle liste di partiti politici, di iscriversi ai relativi gruppi parlamentari e di contribuire ad attuarne la linea politica a livello nazionale, il rimettente ritiene che il «confine tra la militanza e la candidatura indipendente è spesso incerto» ed è, pertanto, difficile risolvere «la discrasia» fra una norma che, vietando l’iscrizione e la partecipazione sistematica e continuativa all’attività dei partiti, mira a preservare l’imparzialità del magistrato e la disciplina dell’esercizio del diritto di elettorato passivo dei magistrati, soprattutto nei casi in cui la candidatura è proposta da un partito oppure presuppone la previa iscrizione del candidato al partito che presenta la lista, nel pieno esercizio, peraltro, di quanto previsto dall’art. 49 Cost.
Pur non ignorando la sezione disciplinare rimettente che i magistrati sono generalmente chiamati a candidarsi come «indipendenti», essa ritiene che la candidatura non possa prescindere da una valutazione della storia professionale del magistrato e che, comunque, è la stessa candidatura a consentire l’identificazione dell’area politica di riferimento. D’altro canto – osserva il giudice a quo – la libertà di associazione politica in capo ad ogni cittadino costituisce un’espressione della libertà di associazione e rappresenta, insieme alle libertà consacrate negli artt. 2 e 18 Cost., un cardine essenziale del sistema democratico: di conseguenza, se la libertà di associazione, e in particolare la libertà di associazione in partiti, possono trovare delle limitazioni, esse però non possono essere completamente eliminate, «tantomeno nei casi in cui il collocamento in aspettativa del magistrato per motivi elettorali assume un peso particolare nel giudizio di bilanciamento tra l’esigenza di salvaguardare l’indipendenza esterna del magistrato ed il diritto del cittadino-magistrato di non essere escluso dalla vita politica del proprio Paese».
1.5.– In punto di rilevanza, la sezione disciplinare rimettente riferisce che M. E. è collocato fuori del ruolo organico della magistratura da ormai dodici anni e che in tale periodo è stato dapprima sindaco del Comune di Bari e, in seguito, Presidente della Regione Puglia. Si tratta di organi elettivi di natura politica ai quali è assegnato il compito – dalla Costituzione e dalla legislazione di rango primario – di imprimere un indirizzo politico e una linea di governo. Sarebbe, perciò, «problematico» – secondo il rimettente – sostenere che un magistrato che esercita legittimamente le funzioni di sindaco o di Presidente di Regione debba (e possa) limitarsi a beneficiare, nell’attuazione della propria linea di governo, di un mero appoggio esterno ed incondizionato da parte di una entità politica organizzata con la quale non potrebbe confrontarsi in sede partitica e politica, se non incorrendo nelle sanzioni disciplinari previste dalla disposizione censurata. Tali organi possono, invero, governare solo attuando una linea politica concordata con i partiti che lo sostengono e che, prima ancora, lo hanno candidato.
Il rimettente precisa, infine, che l’incolpato ha svolto un prolungato impegno politico e che non è, dunque, ipotizzabile una assoluzione per scarsa rilevanza del fatto, ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006.
2.– È intervenuto in giudizio, con atto depositato il 28 novembre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.
In primo luogo, l’Avvocatura generale ritiene che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 224 del 2009, si sia già pronunciata sulla compatibilità dell’art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 109 del 2006 in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 Cost., e sottolinea come le questioni di legittimità costituzionale fossero state allora sollevate «sulla base di argomenti perfettamente sovrapponibili a quelli contenuti nell’ordinanza indicata in epigrafe».
Dopo aver riportato ampi stralci di quella pronuncia, l’Avvocatura rileva come la natura assoluta del divieto contenuto nella disposizione censurata non incida sulla legittimità di quest’ultima, poiché – come già statuito dalla citata sentenza della Corte costituzionale – tale divieto si correla ad un dovere di imparzialità, e questo grava sul magistrato, coinvolgendo il suo operare da semplice cittadino, in ogni momento della sua vita professionale, anche quando egli sia stato, temporaneamente, collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico, come nel caso già vagliato, o per aver assunto un incarico elettivo, come in quello ora all’esame del giudice disciplinare.
La difesa statale riporta, sul punto, un altro passo della sentenza n. 224 del 2009, in cui si legge che «né vi è contraddizione con il diritto di elettorato passivo spettante ai magistrati, e ciò sia per la diversità delle situazioni poste a raffronto (un conto è l’iscrizione o comunque la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un partito politico, altro è l’accesso alle cariche elettive), sia perché quel diritto non è senza limitazioni».
In secondo luogo, l’Avvocatura generale dello Stato osserva come la disposizione censurata costituisca attuazione dell’art. 98, terzo comma, Cost., che attribuisce al legislatore ordinario la facoltà di introdurre norme che limitano il diritto dei magistrati di iscriversi a partiti politici e, quindi, di esercitare il diritto di associarsi in partiti politici, in deroga all’art. 49 Cost., e come essa non operi alcuna distinzione con riferimento ai magistrati fuori ruolo. La Corte costituzionale, nella già citata sentenza n. 224 del 2009, avrebbe già affermato che i magistrati devono poter godere degli stessi diritti di libertà garantiti agli altri cittadini, ma che, per le delicate funzioni che svolgono, non possono essere del tutto equiparati ad essi, così giustificando «l’imposizione di speciali doveri» a loro carico.
Poiché la stessa Corte costituzionale ha affermato che i valori di indipendenza e di imparzialità vanno tutelati «anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento, al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza e imparzialità», non vi sarebbero elementi sufficienti – secondo l’Avvocatura generale – per distinguere la situazione del magistrato collocato temporaneamente fuori ruolo che esercita un mandato elettivo da quella già scrutinata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 224 del 2009.
In conclusione, l’Avvocatura ritiene che la fattispecie disciplinare contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 109 del 2006 debba essere «interpretata in modo conforme alle esigenze costituzionali di integrità del diritto di elettorato passivo», ma che detta interpretazione debba «in ogni caso restare ancorata al dato formale della disposizione che vieta al magistrato l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, in coerenza con la portata precettiva della norma così come delineata dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 224/2009».
3.– In data 12 giugno 2018, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, in vista dell’udienza pubblica, una memoria in cui sono ribadite le argomentazioni già contenute nell’atto di intervento.
L’Avvocatura aggiunge che il rimettente chiede alla Corte costituzionale di escludere dal divieto previsto all’art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 109 del 2006 solo i magistrati che ricoprono incarichi elettivi, ma rileva che – a suo avviso – limitare l’accoglimento ad una sola categoria di magistrati, operando una distinzione all’interno della magistratura, significherebbe introdurre una disciplina «del tutto nuova» riservata alla discrezionalità del legislatore.
4.– Si è costituito in giudizio, con atto depositato il 28 settembre 2017, M. E., parte del giudizio a quo, chiedendo l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
5.– In prossimità dell’udienza pubblica, in data 11 giugno 2018, la difesa di M. E. ha depositato articolata memoria.
5.1.– Eccepisce in primo luogo la difesa della parte che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura sarebbero inammissibili per irrilevanza, in quanto mancherebbe «uno dei presupposti processuali condizionanti la valida instaurazione del giudizio principale». Secondo la parte, il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per mancato rispetto dei termini dell’azione disciplinare. In base a quanto stabilisce l’art. 15, commi 1 e 7, del d.lgs. n. 109 del 2006, l’azione disciplinare, infatti, deve essere promossa entro un anno dalla notizia del fatto della quale il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha conoscenza a seguito dell’espletamento di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia; se tale termine non è rispettato, il procedimento si estingue.
Rileva la difesa di M. E. che la procura generale assume, come notizia circostanziata, un breve articolo di stampa pubblicato il 27 novembre 2013 e un esposto del 22 febbraio 2014, mentre i fatti contestati sarebbero stati notori in periodo antecedente, come dimostrerebbe il numero degli articoli di stampa, risalenti agli anni precedenti, depositati nel giudizio a quo dalla difesa della parte.
Nonostante la sezione disciplinare rimettente abbia rigettato l’eccezione di tardività dell’esercizio dell’azione disciplinare, la difesa di M. E. evidenzia come la Corte costituzionale possa, nel valutare la rilevanza delle questioni, controllare la sussistenza di uno dei presupposti processuali che condizionano la valida instaurazione del giudizio principale, arrestandosi tale giudizio solo se il rimettente abbia offerto una motivazione non implausibile in ordine alla sussistenza delle condizioni dell’azione.
5.2.– Prima di affrontare nel merito le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla sezione disciplinare, la difesa della parte osserva che, nella prassi, i magistrati fuori ruolo per lo svolgimento di un mandato elettivo sono stati sempre coinvolti nell’attività dei partiti, anche dopo l’introduzione del divieto disciplinare previsto dall’art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 109 del 2006, senza che sia mai stata avviata, nei loro confronti, un’azione disciplinare. Il primo e unico caso sarebbe quello che ora vede coinvolto M. E. Secondo la difesa della parte, la sezione disciplinare avrebbe sollevato le questioni ora all’esame della Corte proprio per «rimarcare la diversa natura giuridica intercorrente fra il collocamento fuori ruolo del magistrato per lo svolgimento di una funzione tecnica o per l’esercizio di un mandato politico».
Ciò spiegherebbe anche perché la sezione disciplinare avrebbe deciso di promuovere l’incidente di costituzionalità, anziché ricorrere all’interpretazione conforme: per chiarire, con efficacia erga omnes, «i termini di una questione prima pacifica e ora divenuta cruciale per il riconoscimento dei diritti politici del cittadino-magistrato».
5.3.– A sostegno della fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla sezione disciplinare rimettente, la difesa della parte ritiene, anzitutto, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 224 del 2009, si sarebbe pronunciata solo con riferimento alla posizione del magistrato fuori ruolo per incarico tecnico, evidenziando, con ampiezza di argomenti, la differente condizione in cui versa quest’ultimo rispetto a un magistrato fuori ruolo per mandato elettorale.
Osserva, in secondo luogo, in base ai principi regolatori del sistema delle fonti, che l’art. 98, terzo comma, Cost. facoltizza, e non obbliga, il legislatore ad introdurre il divieto di iscrizione ai partiti politici, e ciò affinché l’indipendenza e l’imparzialità dei magistrati siano bilanciate con le libertà garantite dagli artt. 18 e 49 Cost. «a seconda delle esigenze della sperimentazione storica». Tale interpretazione sarebbe confermata dall’analisi dei lavori preparatori dell’art. 98, terzo comma, Cost.
La parte evidenzia quindi come, opportunamente, la sezione disciplinare non abbia lamentato la lesione dell’art. 51 Cost., bensì il contrasto con quei parametri (artt. 2, 3, 18, 49 e 98 Cost.) che garantiscono la realizzabilità delle condizioni effettive per il pieno espletamento del mandato elettorale e, dunque, l’ammissibilità della partecipazione del magistrato-eletto alla vita del partito di riferimento.
Ritiene la difesa di M. E. che le cause di limitazione dell’iscrizione ad un partito politico dovrebbero essere considerate di stretta interpretazione, al pari di quelle riguardanti l’ineleggibilità. Le due situazioni, infatti, se pur diverse, sarebbero «intimamente collegate», a meno di ritenere che la candidatura e il seguito dell’attività dell’eletto possano derivare da un rapporto occulto tra quest’ultimo e il partito di riferimento.
La facoltà del legislatore di stabilire limitazioni al diritto di iscrizione al partito politico sottenderebbe, dunque, il bilanciamento tra il diritto del magistrato-eletto a svolgere con pienezza il proprio mandato rappresentativo, da un lato, e la tutela dei valori di indipendenza e di imparzialità del magistrato, dall’altro, valori che – secondo la difesa della parte – sarebbero «di per sé già tutelati dal collocamento fuori ruolo del magistrato eletto».
La difesa della parte illustra, quindi, le ragioni per le quali – a suo avviso – sulla base dei principi della rappresentanza politica e della forma di governo, l’assunzione di cariche dirigenziali nel partito sarebbero coessenziali al pieno espletamento del mandato elettorale. A tal fine, osserva come la tesi della procura generale nell’atto di incolpazione contrasti con il sistema costituzionale delle garanzie politiche riconosciute al singolo rappresentante, esprimendo «un’insostenibile scissione fra attività istituzionale e attività politica». Sul punto, sono ricordate le regole che impongono a ciascun eletto di iscriversi ad un gruppo politico di riferimento e il fatto che la partecipazione dell’eletto al gruppo presuppone, e non esclude, la necessaria partecipazione sistematica e continuativa alla vita del partito di riferimento. Ricorda anche la circostanza che molti statuti di partito prevedono la partecipazione di diritto dei propri eletti agli organi direttivi del partito. Ad avviso della difesa della parte, l’attività istituzionale dell’eletto, proprio perché espressiva della rappresentanza politica, non potrebbe essere separata «atomisticamente» dal gruppo politico presente nell’organo rappresentativo, né potrebbe essere «impermeabilizzata» rispetto all’interpretazione delle esigenze del collegio elettorale di provenienza formulata dal partito di riferimento, né, infine, potrebbe prescindere dalla condivisione sistematica e continuativa delle ragioni fondanti l’indirizzo politico perseguito dal medesimo partito. Peraltro, in un contesto di trasformazione dei partiti politici, l’autorevolezza dei titolari degli incarichi di governo sarebbe a tal punto connessa alla forza politica ad essi riconosciuta dalla maggioranza da richiedere un loro diretto coinvolgimento nelle attività di partito. Per contro, il divieto di iscrizione al partito politico del cittadino-magistrato-eletto avrebbe l’effetto di scindere la sua attività istituzionale da quella politica, «senza tuttavia corroborare in alcun modo l’indipendenza e l’imparzialità reale e apparente della funzione giudiziaria».
Osserva ancora la difesa di M. E. che la soluzione prospettata dal rimettente sarebbe conforme al principio di ragionevolezza, in quanto consentirebbe di regolare in maniera diversa situazioni diverse, quali sono l’iscrizione al partito del giudice collocato fuori ruolo per motivi tecnici e politici.
Precisa, da ultimo, la difesa della parte che il sindaco e il Presidente della Giunta regionale non possono essere qualificati organi tecnici preposti allo svolgimento di funzioni di natura professionale, bensì organi di vertice dell’indirizzo politico, da cui promanano programmi e obiettivi che l’apparato tecnico-amministrativo è chiamato ad attuare.

Considerato in diritto

1.– La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», nel testo sostituito dall’art. 1, comma 3, lettera d), numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269 (Sospensione dell’efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario), nella parte in cui prevede quale illecito disciplinare l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici anche per i magistrati fuori del ruolo organico della magistratura perché collocati in aspettativa «per motivi elettorali».
Il rimettente ritiene non conferente, per la soluzione delle odierne questioni, la sentenza di questa Corte n. 224 del 2009, che dichiarò non fondate questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alla medesima disposizione attualmente censurata e con riferimento agli stessi parametri costituzionali ora evocati. In quella occasione, sostiene il giudice a quo, il magistrato incolpato era stato collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un incarico tecnico, non già per esercitare il diritto di elettorato passivo; sicché quel precedente non potrebbe essere ora invocato.
Ciò premesso, ritiene la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che sarebbe irrazionale e contraddittorio, e perciò in lesione dell’art. 3 Cost., consentire ai magistrati di essere eletti o di assumere incarichi di natura politica e, nel contempo, vietare, attraverso la minaccia della sanzione disciplinare, lo svolgimento di alcune attività di partecipazione alla vita dei partiti politici, ritenute «sintomo di organico schieramento partitico», particolarmente quando quelle attività risultino strettamente legate alla natura degli incarichi assunti.
Il giudice rimettente osserva, inoltre, che la libertà di associazione politica, garantita ad ogni cittadino dall’art. 49 Cost., costituisce un’espressione della più ampia libertà di associazione di cui all’art. 18 Cost. e, insieme alle libertà consacrate nell’art. 2 Cost., un cardine essenziale del sistema democratico. Essa, pertanto, nel bilanciamento con l’esigenza di garantire l’indipendenza dei magistrati, potrebbe essere limitata, ma non completamente soppressa, soprattutto nei casi in cui il magistrato sia stato collocato in aspettativa per motivi elettorali. Per tale ragione, la vigenza del divieto disciplinare anche in questi casi si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 18, 49 e 98 Cost.
2.– Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, formulata dalla difesa di M. E. Secondo quest’ultima, il procedimento principale avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per mancato rispetto dei termini per l’esercizio dell’azione disciplinare stabiliti dall’art. 15, commi 1 e 7, del d.lgs. n. 109 del 2006; mancherebbe, pertanto, «uno dei presupposti processuali condizionanti la valida instaurazione del giudizio principale».
Secondo un costante orientamento, l’accertamento della validità dei presupposti di esistenza del giudizio principale è prerogativa del giudice rimettente (sentenza n. 61 del 2012), mentre a questa Corte spetta verificare esclusivamente che la valutazione del giudice a quo sia avvalorata da «una motivazione non implausibile» (sentenza n. 270 del 2010; nello stesso senso, sentenza n. 34 del 2010) e che i presupposti di esistenza del giudizio «non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti» nel momento in cui la questione è proposta (sentenze n. 262 del 2015 e n. 62 del 1992).
Pertanto, il rigetto dell’eccezione consegue alla circostanza che, nel giudizio a quo, la sezione disciplinare ha già rigettato, con argomentazione non implausibile, l’eccezione di tardività dell’azione disciplinare avanzata dalla difesa di M. E.
3.– Le questioni non sono fondate.
4.– Questa Corte ha già affermato che, in linea generale, i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino, ma ha al contempo precisato che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l’ordinamento costituzionale, al fine di stabilire i limiti che possono essere opposti all’esercizio di quei diritti (sentenze n. 224 del 2009 e n. 100 del 1981). Tali limiti sono giustificati sia dalla particolare qualità e delicatezza delle funzioni giudiziarie, sia dai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità (artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.) che le caratterizzano.
I principi costituzionali appena richiamati, del resto, vanno tutelati non solo con specifico riferimento all’esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche quali criteri ispiratori di regole deontologiche da osservarsi in ogni comportamento di rilievo pubblico, al fine di evitare che dell’indipendenza e imparzialità dei magistrati i cittadini possano fondatamente dubitare.
Il rapporto tra titolarità, da un lato, e ampiezza e giustificazione dei limiti opponibili all’esercizio dei diritti fondamentali dei magistrati, dall’altro, si pone secondo modalità particolari per i diritti fondamentali di natura politica, dei quali è questione nel giudizio a quo. In tale materia, la Costituzione, all’art. 98, terzo comma, demanda al legislatore la facoltà di bilanciare la libertà di associarsi in partiti, tutelata dall’art. 49 Cost., con l’esigenza di assicurare l’indipendenza dei magistrati (nonché di alcune altre categorie di funzionari pubblici). E se tale facoltà viene utilizzata, come è accaduto, il bilanciamento deve essere condotto secondo un preciso obbiettivo, cioè quello di impedire i condizionamenti all’attività giudiziaria che potrebbero derivare dal legame stabile che i magistrati contrarrebbero iscrivendosi ad un partito o partecipando in misura significativa alla sua attività. Questo è il senso della facoltà di stabilire con legge limitazioni al diritto dei magistrati d’iscriversi a partiti politici.
La Costituzione, in tal modo, mostra il proprio sfavore nei confronti di attività o comportamenti idonei a creare tra i magistrati e i soggetti politici legami di natura stabile, nonché manifesti all’opinione pubblica, con conseguente compromissione, oltre che dell’indipendenza e dell’imparzialità, anche della apparenza di queste ultime: sostanza e apparenza di principi posti alla base della fiducia di cui deve godere l’ordine giudiziario in una società democratica.
Quale risultato dell’esercizio, da parte del legislatore, della facoltà demandatagli dall’art. 98, terzo comma, Cost., la disposizione censurata stabilisce, dunque, che costituisce illecito disciplinare per i magistrati l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici.
Questa specifica scelta legislativa, all’esito del bilanciamento che la Costituzione impone tra titolarità, da parte dei magistrati, di tutti i diritti fondamentali, da una parte, e tutela dei principi di indipendenza ed imparzialità, dall’altra, non impedisce peraltro di riconoscere (sentenza n. 224 del 2009) che il cittadino-magistrato gode certamente dei diritti fondamentali di cui agli artt. 17, 18 e 21 Cost. L’esercizio di questi ultimi diritti gli consente di manifestare legittimamente le proprie idee, anche di natura politica, a condizione che ciò avvenga con l’equilibrio e la misura che non possono non caratterizzare ogni suo comportamento di rilevanza pubblica.
5.– La questione che viene portata all’attenzione di questa Corte è se la fattispecie disciplinare prima ricordata, che punisce l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa ai partiti, si applichi anche ai magistrati che, esercitando il diritto di elettorato passivo, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura perché in aspettativa, come afferma testualmente la sezione disciplinare rimettente, «per motivi elettorali».
In tal modo, il giudice a quo costruisce la richiesta di una declaratoria di illegittimità costituzionale limitata ad una specifica ipotesi, quella del magistrato che, avendo chiesto l’aspettativa, partecipa ad elezioni o è eletto. Ma, in verità, la questione riguarda, più in generale, l’assunzione, in posizione di fuori ruolo, anche di incarichi, pur non elettivi, di natura politica (ministro nel Governo della Repubblica, assessore in esecutivi regionali o locali).
È già stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la disposizione censurata si riferisce legittimamente ai magistrati collocati fuori ruolo per l’esercizio di un compito di natura tecnica (sentenza n. 224 del 2009), espressione con la quale ci si riferisce ai magistrati non già in aspettativa per esercitare il diritto fondamentale di elettorato passivo o di accesso agli uffici pubblici di natura politica (art. 51 Cost.), ma fuori del ruolo per l’esercizio di una funzione o di un compito non compatibile (per ragioni diverse da quelle considerate nel giudizio a quo) con il contemporaneo esercizio delle funzioni giudiziarie.
Si tratta ora di comprendere se, come chiede la sezione disciplinare rimettente, l’esercizio del diritto di elettorato passivo o l’accesso ad un ufficio pubblico di natura politica costituisca una scriminante rispetto all’applicazione del divieto disciplinare in questione, e ne consegua l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui tale scriminante non riconosca.
L’art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 109 del 2006 sanziona innanzitutto l’iscrizione del magistrato al partito politico. Questa prima fattispecie disciplinarmente rilevante costituisce un dato oggettivo rivelatore della stabile e continuativa adesione a un determinato partito politico. Per quanto sia configurabile un’iscrizione cui non segua una partecipazione assidua e costante alla vita di partito, l’iscrizione – del resto normalmente rinnovata a scadenze periodiche – resta un atto solenne e formale, di significato certo, che non a caso il legislatore affianca, considerandola equivalente, ad una seconda fattispecie, ossia alla partecipazione non meramente saltuaria, ma sistematica e continuativa, alla vita di partito. Aggiungendo tali due aggettivi alla originaria versione della previsione di illecito disciplinare (che puniva «l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici»), il legislatore (con l’art. 1, comma 3, lettera d, numero 2, della legge 269 del 2006) ha inteso delimitare il disvalore disciplinare alle sole ipotesi di un coinvolgimento non già occasionale, bensì rivelatore di uno schieramento stabile ed organico del magistrato con una delle parti politiche in gioco.
Questa Corte ritiene che non vi sia alcuna irrazionale discrasia, in pretesa violazione dell’art. 3 Cost., né alcuna lesione dei diritti fondamentali di natura politica di cui agli artt. 2, 18 e 49 Cost., e neppure alcun abuso della facoltà che l’art. 98, terzo comma, Cost. demanda al legislatore, nella circostanza per cui il divieto in esame si applica anche ai magistrati fuori ruolo perché collocati in aspettativa per lo svolgimento di un mandato elettivo o di un incarico politico.
Per i magistrati, infatti, un conto è l’iscrizione o comunque la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un partito politico, che la fattispecie disciplinare vieta, altro è l’accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici di natura politica che, a determinate condizioni (sentenza n. 172 del 1982), la legislazione vigente consente loro. Non è irragionevole, come opina la sezione disciplinare rimettente, operare una distinzione tra le due ipotesi, e perciò considerare non solo lecito, ma esercizio di un diritto fondamentale la seconda ipotesi, mantenendo al contempo quale illecito disciplinare la prima. Tanto più in un contesto normativo che consente al magistrato di tornare alla giurisdizione, in caso di mancata elezione oppure al termine del mandato elettivo o dell’incarico politico, va preservato il significato dei principi di indipendenza e imparzialità, nonché della loro apparenza, quali requisiti essenziali che caratterizzano la figura del magistrato in ogni aspetto della sua vita pubblica. Di tali principi il divieto disciplinare in questione è saldo presidio, e come tale esso non può che dirigersi nei confronti di ogni magistrato, in qualunque posizione egli si trovi.
6.– Tutto ciò premesso, questa Corte non ignora che la rappresentanza politica, nella Costituzione repubblicana, è in principio rappresentanza attraverso i partiti politici, i quali, ai sensi dell’art. 49 Cost., sono le associazioni che consentono ai cittadini di concorrere, con metodo democratico, a determinare, anche attraverso la partecipazione alle elezioni, la politica nazionale (sentenza n. 35 del 2017).
Questa Corte è altresì consapevole della circostanza che, anche a prescindere dalle caratteristiche del sistema elettorale di volta in volta rilevante, nessun cittadino, nemmeno il cittadino-magistrato, si candida “da solo”. E, così come avviene per la candidatura alle elezioni politiche, amministrative od europee, anche l’assunzione di incarichi negli organi esecutivi di vario livello presuppone necessariamente un collegamento del nominato con i partiti politici.
Per quanto l’autorevolezza e la notorietà di un magistrato possano favorire candidature cosiddette “indipendenti”, anche queste ultime debbono nondimeno trovare spazio all’interno di liste di partito, e, ugualmente, le nomine di magistrati alle cariche di ministro o assessore sono tutt’altro che estranee alle scelte dei partiti.

Parimenti, non sfugge che l’esercizio del mandato elettivo o dell’incarico politico, per chiunque ne sia investito all’esito di una campagna elettorale o di una nomina, avviene abitualmente all’interno di una dialettica dominata dal confronto tra i partiti politici, secondo una logica corrispondente al complessivo disegno costituzionale.
Pertanto, la stessa iniziale accettazione della candidatura o della nomina, l’eventuale partecipazione ad una campagna elettorale, ed altre attività tipicamente richieste a coloro che concorrono per mandati ed incarichi di natura politica, presuppongono assai spesso contatti di varia natura con la vita dei partiti e dei movimenti politici e con le iniziative da questi assunte. E tali contatti, come è ovvio, proseguono nel corso dell’esercizio del mandato o dell’incarico.
Questi doverosi rilievi, tuttavia, non spostano i termini della questione e non depongono per l’accoglimento delle censure sollevate dalla sezione disciplinare rimettente. Al contrario, per il magistrato, deve restar fermo che il riconoscimento della particolare natura della competizione e della vita politica, alla quale gli è consentito a certe condizioni di partecipare, non può tradursi nella liceità né della sua iscrizione, né della sua partecipazione stabile e continuativa all’attività di un determinato partito, cui invece condurrebbe l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.
Come del resto qualunque cittadino, anche (e a maggior ragione) il magistrato ben può, ad esempio, svolgere una campagna elettorale o compiere atti tipici del suo mandato od incarico politico senza necessariamente assumere, al contempo, tutti quei vincoli (a partire dallo stabile schieramento che l’iscrizione testimonia) che normalmente discendono dalla partecipazione organica alla vita di un partito politico. Da questo punto di vista, non è senza significato che il divieto disciplinare in questione sia inserito all’interno di una disposizione che attrae nell’area del disciplinarmente rilevante altri comportamenti (come il «coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario») che, allo stesso modo della fattispecie qui in esame, possono implicare l’insorgere di legami suscettibili di condizionare (anche per il futuro) l’esercizio delle funzioni, oltre che di offuscare l’immagine del magistrato presso l’opinione pubblica.
Ma vi è un’ulteriore ragione che depone per l’inesistenza di contraddizione tra l’essere ammessi a partecipare alla vita politica attiva in una realtà dominata dalla competizione partitica, da un lato, e l’essere soggetti al divieto disciplinare censurato, dall’altro.
Emerge da quanto fin qui chiarito che, per tutti i magistrati, non ogni partecipazione a manifestazioni politiche o ad iniziative di partito assume significato disciplinarmente rilevante. Lo stesso tenore della disposizione contestata si sottrae a censure d’illegittimità costituzionale proprio perché consente al giudice disciplinare le ragionevoli distinzioni richieste dalla varietà delle situazioni che la vita politico-istituzionale presenta. In disparte l’iscrizione al partito politico – fattispecie rivelatrice, come si è detto, di una stabile e continuativa adesione del magistrato a un determinato partito politico e il cui oggettivo disvalore non è suscettibile di attenuazioni – la valutazione sui requisiti di sistematicità e continuatività della partecipazione del magistrato alla vita di un partito esclude ogni automatismo sanzionatorio permettendo, al contrario, soluzioni adeguate alle peculiarità dei singoli casi.
E se tale rilievo vale, in generale, per tutti i magistrati, vale particolarmente per coloro, tra di essi, che siano collocati in aspettativa per soddisfare i diritti fondamentali garantiti dall’art. 51 Cost.
Resta ovviamente rimesso al prudente apprezzamento del giudice disciplinare stabilire in concreto se la condotta del magistrato fuori ruolo possa legittimamente incontrare la vita di un partito, o se costituisca invece illecito disciplinare, meritando appropriata sanzione.

Per questi motivi 
La Corte Costituzionale 

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», nel testo sostituito dall’art. 1, comma 3, lettera d), numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269 (Sospensione dell’efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione, dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

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