BILANCIO CONSOLIDATO

La scadenza del 30 settembre

Si avvicina la scadenza del 30 settembre per l’approvazione del bilancio consolidato 2017 e molti enti stanno serrando i tempi per evitare di incappare nella sanzione del blocco delle assunzioni.

Hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che controllano un’impresa. Lo stesso obbligo grava sulle società cooperative e sulle mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata.  Ma a complicare la vita degli uffici ci sono anche le lacune della normativa
vigente, che non prevede, a differenza del bilancio di previsione e del rendiconto, un termine per il deposito al consiglio comunale.

Per orientarsi, quindi, è necessario fare riferimento all’ordinamento generale e alla disciplina regolamentare di ciascun ente.
Altra questione sono i termini relativi al parere dell’organo di revisione economico finanziaria.
In tal caso, occorre fare riferimento all’art. 239 del Tuel, ai sensi del quale la proposta di deliberazione consiliare è trasmessa, unitamente agli schemi di bilancio consolidato approvati, almeno 20 giorni antecedenti la data di convocazione della seduta per la discussione.

Ovviamente, nulla vieta che i revisori elaborino la propria relazione (che costituisce un allegato obbligatorio della deliberazione) in tempi più ristretti.
Circa il termine di approvazione consiliare, ricordiamo che quest’anno il 30 settembre cade di domenica, per cui si ritiene che la scadenza si intenda prorogata al giorno successivo.

In ogni caso, il divieto di assumere si protrae solo fino a quanto l’ente non si mette in regola, per cui per ritardi contenuti non si pongono problemi insormontabili.

Paradossalmente, chi non può o non intende assumere potrebbe, quindi, anche procrastinare sine die l’approvazione del consolidato.

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