AUTOVELOX E CONTESTAZIONE DIFFERITA

Contestazione differita del verbale di accertamento della polizia municipale – Multe in Arrivo?

 

Il sig. Verdi, nostro utente, ha richiesto una consulenza giuridica perché purtroppo ha avuto la sfortuna di ricevere un verbale di accertamento redatto dalla polizia municipale con il quale gli viene contestata una violazione al codice della strada per aver superato i limiti di velocità e l’accertamento in questione era avvenuto a mezzo apparecchiatura «autovelox». Il sig. Verdi (omissis per privacy), non essendogli stata contestata immediatamente la violazione, si rivolge a noi prima di recarsi presso uno studio legale per richiedere se vi sono i presupposti per proporre ricorso al fine di chiedere l’annullamento del verbale.

La prevalente giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione ha affermato che la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell’art. 14 della L. 689/1981, deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione della norma sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice della strada.

L’art. 200 del D.Lgs. n. 285/1992 dispone infatti che la violazione «quando è possibile, deve essere immediatamente contestata». L’art. 201 dispone che la contestazione va fatta mediante notifica del verbale di accertamento «qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata» e nel verbale debbono essere indicati «i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata», prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo.

Dalla diversità delle due discipline discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio affermato in relazione al disposto dell’art. 14 della legge 689/81, secondo il quale è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, sia pure possibile, della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa.

Dalla suddetta disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilite ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, così che non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento.

Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi, motivazione nel verbale di contestazione. In svariate sentenze della corte di Cassazione è stato confermato il principio secondo il quale, in tema di violazione al codice della strada, ove il giudice dell’opposizione ritenga che la contestazione immediata sarebbe stata in concreto possibile, deve annullare il verbale di accertamento della violazione.

Tale regola, in via di principio, è applicabile anche in materia di contestazione di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo di apparecchiature di controllo («autovelox») cosicché, in mancanza di contestazione immediata della violazione, è necessario che nel verbale di contestazione notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata, ragioni sulla cui esistenza è possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità della modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa.

 

In proposito, va considerato che l’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata, stabilendo che deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l’apparecchiatura consenta la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.

Ne deriva che, ove l’apparecchiatura non consente la determinazione dell’illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l’apparecchiatura permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti della disponibilità di personale dell’amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale.

 

Sull’argomento sono da segnalare le massime che seguono:

  • In tema di violazioni di norme del codice della strada, qualora il giudice dell’opposizione (o il prefetto) ragionevolmente ritengano, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata — del cui difetto l’interessato si sia espressamente doluto — sarebbe stata, in concreto, possibile in relazione alla circostanze del caso (e tenuto conto del principio di economicità dell’azione amministrativa), e che tale contestazione non sia stata, ciononostante, effettuata (in violazione dell’obbligo imposto all’agente accertatore dall’art. 200 C.d.S.), possono legittimamente procedere all’annullamento del verbale di accertamento della violazione così contestata (nella specie, la S.C. ha, peraltro, escluso che la mancata contestazione immediata potesse esser causa di annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato, dacché, del verbale di contestazione, risultava espressamente indicata la circostanza che l’apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità consentiva la determinazione dell’illecito soltanto dopo che il veicolo era a distanza dal posto di accertamento, — ricorrendo, per l’effetto, una delle ipotesi di cui all’art. 384 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.) (Cass. 2862001 n. 8869).

■ La disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui all’art. 14 della legge n. 689/1981, è derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice della strada dagli artt. 200 e 201 dello stesso codice, cui si correlano gli artt. 383 e 384 del regolamento di esecuzione. Dalla diversità delle due normative discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell’art. 14 della legge n. 689/1981) secondo cui è

priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur se possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa.

La contestazione immediata della violazione alle norme del codice della strada ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo.

Perciò il giudice, se riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l’annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione (Cass. 2122001, n. 2494).

  • In tema di violazioni di norme del codice della strada, qualora il giudice dell’opposizione (o il prefetto) ragionevolmente ritengano, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata — del cui difetto l’interessato si sia espressamente doluto — sarebbe stata, in concreto, possibile in relazione alla circostanze del caso (e tenuto conto del principio di economicità dell’azione amministrativa), e che tale contestazione non è stata, ciononostante, effettuata, in violazione dell’obbligo imposto all’agente accertatore dall’art. 200 C.d.S., legittimamente provvede all’annullamento del verbale di accertamento della violazione così contestata (Cass. 1861999 n. 6123).
  • L’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che indica, «di massima», i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, contempla alla lett. e), non solo il caso dell’accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, ma anche quello in cui esso sia «nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile nei modi regolamentari».

Tale impossibilità, che sussiste con riferimento alla pattuglia preposta al funzionamento dell’apparecchiatura autovelox che procede all’accertamento dell’infrazione, non può essere esclusa dal giudice di merito con il rilievo dell’astratta possibilità che al servizio potesse essere preposta una seconda pattuglia con l’esclusivo compito di procedere alla contestazione, non essendogli consentito sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento da parte della pubblica amministrazione in termini di impiego di uomini e mezzi (nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il pretore aveva ritenuto che la contestazione immediata del superamento della velocità massima consentita risultante dal display dell’apparecchio poteva essere effettuata ove fosse stata collocata una seconda pattuglia, che la prima sarebbe stata in grado di avvisare via radio) (Cass. 5111999, n. 12330).

  • In tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa e non invalida perciò la pretesa punitiva dell’Autorità, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione (Cass. 1191999, n. 9695).
  • Non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in relazione al disposto dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa. Dalla su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilita ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, cosicché non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento. Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi, motivazione nel verbale di contestazione. (Cass. 1722004, n. 3017).

La disposizione generale in tema di contestazioni delle sanzioni amministrative, contenuta nell’art. 14 della legge 689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione della norma sulla circolazione stradale dagli articoli 200 e 201 del nuovo codice della strada.

  • L’art. 200 del D.Lgs. n. 285/1992 dispone che la «violazione quando è possibile deve essere immediatamente contestata»; l’art. 201 dispone che la contestazione va fatta mediante notifica del verbale «qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata» e nel verbale devono essere indicati «i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata».
  • Tale regola è applicabile in linea di principio anche in materia di contestazione di violazioni delle norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di «autovelox».

 

Nel caso in esame la pretesa di del nostro utente (sig. Verdi) non può avere accoglimento. In giurisprudenza è stato più volte confermato il principio secondo il quale, in tema di violazioni del codice della strada, ove il giudice dell’opposizione ritenga che la contestazione immediata sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso, deve annullare il verbale di accertamento della violazione, ovvero l’ordinanza ingiunzione che ne derivi se questa sia l’oggetto dell’opposizione.


Tale regola è applicabile in linea di principio anche in materia di contestazioni di violazioni delle norme sui limiti di velocità a mezzo di «autovelox», cosicché, in mancanza di contestazione immediata, è necessario che nel verbale siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata e su di esse sia possibile il sindacato giurisdizionale con il limite della insindacabilità della modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa. Nessun sindacato peraltro è consentito nelle ipotesi che l’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada indica senza margine di apprezzamento come ipotesi tipiche di impossibilità di contestazione immediata, tra le quali rientra quella in cui l’accertamento sia avvenuto, come nella fattispecie in esame, a mezzo di appositi apparecchi di rilevamento della velocità (autovelox) che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo o dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento.

Ne deriva che, ove l’apparecchiatura non consenta la determinazione dell’illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione differita, mentre solo laddove l’apparecchiatura permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo, la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti della disponibilità di personale dell’amministrazione e senza che, come abbiamo già sottolineato, sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale.

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