Assenze per Malattia, Terapie e Permessi – Legge 104

Una dipendente dichiarata invalida al 40% dalla Commissione medica, ma non portatore di handicap ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992, sempre dalla stessa Commissione, ha richiesto la possibilità di utilizzare, per le cure inerenti all’invalidità, delle agevolazioni della legge n. 104/1992, unicamente per i giorni di assenza per terapie e/o visite. Lo stesso problema si pone per altri dipendenti, soggetti a controlli periodici, in quanto malati oncologici (i tre giorni per gravi motivi ecc. non bastano). Dall’esame dell’art. 33 della citata legge 104 e del Ccnl non si riesce ad individuare se le disposizioni in esso contenute possono essere applicate per i casi in argomento. Diversamente quali disposizioni più favorevoli si possono applicare?

Per beneficiare delle agevolazioni della legge 104 è richiesta una soglia di invalidità del 67% (invalidità di almeno 2/3), di conseguenza la dipendente con invalidità al 40% non può usufruire dei tre giorni di permesso mensili. Discorso diverso va invece fatto per i malati oncologici.

Il Ccnl Enti locali del 6 luglio 1995, all’art. 7bis, aggiunto dall’art. 10 del Ccnl 14 settembre 2000, prevede che per le patologie oncologiche e per quelle gravi che richiedono terapie salvavita, i giorni di ricovero ospedaliero o di trattamento in day hospital, come anche i giorni di assenza per sottoporsi alle cure siano esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti e siano retribuiti interamente.

Ciò non solo prolunga indirettamente il periodo di comporto, evitando in taluni casi il licenziamento, ma garantisce il mantenimento dello stipendio che, altrimenti, oltre un certo periodo di assenza per malattia, sarebbe ridotto o azzerato.

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