ASSENZA PER MALATTIA

LA DISCIPLINA DELLA MALATTIA TRA I DIPENDENTI PUBBLICI

Il dipendente assunto a tempo indeterminato presso una qualsiasi pubblica amministrazione, che non sia in prova ed è assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di diciotto mesi nell’arco di tre anni.

Nel caso vi siano gravi problemi è aggiunto un ulteriore periodo di diciotto mesi, non retribuiti.

Lo stipendio del pubblico dipendente malato è lo stesso o subisce delle decurtazioni in caso di malattia?

Il trattamento economico spettante al dipendete pubblico che si assenti per malattia è il seguente:

  • per i primi 9 mesi spetta l’intera retribuzione fissa mensile, comprese anche le indennità fisse e e ricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio;
  • spetta il 90% della retribuzione di cui al punto precedente, per i successivi 3 mesi di assenza,
  • spetta il 50% della retribuzione di cui al punto primo per gli ulteriori 6 mesi di assenza.

Per i primi 10 giorni di assenza vi è una decurtazione di ogni indennità o emolumento avente carattere fisso e continuativo. Questa penalizzazione non si applica per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro, cause di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, nonché per le patologie gravi che richiedono terapie salva vita.

Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla ASL o da struttura sanitaria competente, purchè sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e prericovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero anche per i conseguenti periodi di convalescenza.

Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo ( visite fiscali), sono dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

Qualora il dipendente durante le suddette fasce reperibilità debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, per prestazioni o accertamenti specialistici, nonchè per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preveniva comunicazione al Servizio per la Gestione del Personale.

Se il lavoratore dipendente risulta assente alla visita fiscale di controllo cosa succede?

Se il lavoratore risulta assente alla prima visita di controllo, senza giustificato motivo, può subire la sanzione della perdita totale dello stipendio fino a 10 giorni.

Se invece l’impiegato pubblico risulta assente una seconda volta alla visita di controllo subisce la sanzione della perdita della metà dello stipendio (50%).

Se il dipendente è proprio recidivo, ovvero è assente per la terza volta alla vista fiscale subisce l’interruzione del trattamento economico dalla data in cui è stata riscontrata la terza assenza – fermo restando che se successivamente il controllo viene effettuato in modo positivo anche iniziativa del lavoratore, il trattamento economico da tale data viene ripristinato.

Anche la costante giurisprudenza si è espressa favorevole in tal senso ripristinando il diritto del lavoratore a percepire l’intero trattamento economico dal giorno del controllo ambulatoriale quando questi si sottopone con esito positivo alla visita.

Guida e Consigli Utili Per I Dipendenti Pubblici Che Sono In Malattia

Il dipendente in malattia è tenuto a comunicare tempestivamente all’ufficio del personale l’esatto domicilio ed eventuali variazioni dello stesso onde poter permettere l’effettuazione dei relativi controlli sin dal primo giorno di malattia. Per giustificare l’assenza alla visita fiscale nelle fasce di reperibilità, è necessario che il lavoratore provi che la situazione di assenza è stata determinata da impegni seri ed apprezzabili, da soddisfare con tempestività e tali da risultare incompatibili con il rispetto delle fasce orarie – cioè della presenza in casa.

Chi è escluso dall’obbligo di restare in casa durante la malattia?

Sono esclusi tutti quei lavoratori affetti da:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • motivi di causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981;
  • patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • stati psicologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Nei casi di patologie gravi che richiedono terapie salva vita ed altre assimilabili come per esempio la chemioterapia o l’emodialisi sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o day hospistal, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. Rientrano in questi giorni anche quelli dovuti agli effetti collaterali a tali terapie.

L’inosservanza delle disposizioni previste in caso di assenza malattia può comportare l’apertura di un procedimento disciplinare che può portare dalla sanzione disciplinare del minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, fino alla sospensione o al licenziamento (art. 57, comma 3 lettera o).

Qualora gli impiegati sono in ferie e sopraggiunge la malattia, vi è sospensione della ferie solo se questa si protrae per più di 3 giorni – quindi almeno 4 giorni, ovvero vi sia ricovero ospedaliero.

Si ricorda che non esiste il frazionamento delle giornate di malattia: pertanto se avete timbrato e dopo qualche ora vi sentite male a tal punto da non rimanere più in ufficio è conveniente tornare a casa chiamare il medico e farsi fare il certificato di malattia.

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