Ai docenti universitari collocati in aspettativa per lo svolgimento di incarichi oggetto di contratto a tempo determinato con pubbliche amministrazione spetta il Tfr ex Dpcm 20 dicembre 1999.
Ciò è quanto stabilito dall’Inps con il messaggio n. 6501 del 21 ottobre 2015.
Cosa dice il quadro normativo?
Gli articoli 12 e 13 del Dpr 11 luglio 1980, n. 382 prevedono che i docenti universitari possano essere collocati, a domanda, in aspettativa durante i periodi in cui assumono l’incarico di direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca, anche pubblici e, rispettivamente, in aspettativa obbligatoria in relazione ad incarichi considerati incompatibili quali l’elezione al Parlamento nazionale o europeo, la nomina a giudice della Corte costituzionale, a presidente della Giunta provinciale o sindaco, a direttore di quotidiani, incarichi dirigenziali presso la pubblica amministrazione ecc. Il periodo trascorso in aspettativa, anche qualora sia senza assegni, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le normative vigenti. Tale disposizione aveva trovato fondamento nel fatto che, precedentemente alla sua approvazione, i servizi svolti con contratto a tempo determinato presso la PA non godevano di tutela previdenziale, non dando luogo alla maturazione di un autonomo diritto ad un Tfs. Poi, il Dpcm 20 dicembre 1999, all’articolo 1, comma 9, ha previsto l’applicazione del Tfr ex articolo 2120 del codice civile ai servizi prestati a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni.
Il quesito posto all’Inps
All’Istituto di previdenza è stato posto un quesito circa la tipologia di tutela applicabile in materia di Tfs ovvero se, con riferimento a incarichi a tempo determinato conferiti ai professori in aspettativa, prevalga la tutela prevista dagli articoli 12 e 13, che considera questi periodi utili ai fini della buonuscita spettante in relazione alla posizione e quindi retribuzione di docente universitario, oppure se per tali periodi spetti il Tfr commisurato alle retribuzioni ed ai servizio del rapporto di lavoro a tempo determinato costituito con l’incarico.
La decisione dell’Istituto
Proprio in relazione all’introduzione del Tfr per i rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego, l’Inps ha ritenuto superata la particolare tutela prevista dal Dpr n. 382/1980 che, pertanto, è stata sostituita dal diritto al Tfr che sorge in relazione ai predetti rapporti.
Conseguentemente, l’indennità di buonuscita relativa alla posizione di docente universitario è commisurata ai periodi che precedono e seguono quello di aspettativa durante il quale si svolge l’incarico a tempo determinato presso la pubblica amministrazione. Nel caso, poi, in cui il docente non riprendesse più servizio nel ruolo di provenienza, l’importo della buonuscita maturato alla data di inizio dell’aspettativa dovrà essere oggetto di rivalutazione secondo le modalità indicate nel richiamato Dpcm 20 dicembre 1999 e corrisposto unitamente al Tfr successivamente maturato in relazione all’incarico a tempo determinato.
L’ultima precisazione dell’Inps riguarda la contribuzione durante l’incarico a tempo determinato che dovrà essere versata dall’amministrazione presso la quale si svolge l’incarico, diversamente da quanto previsto per gli altri periodi di aspettativa dai citati articoli 12 e 13. Rimane, infatti, immutata la tutela prevista per tutte le fattispecie previste dalle norme in questione con riferimento agli individuati incarichi svolti al di fuori di rapporti di lavoro a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni.