PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Le amministrazioni pubbliche, attraverso il c.d. bando di mobilità, possono ricoprire posti vacanti in organico mediante appunto il passaggio diretto di dipendenti pubblici e statali che ne facciano domanda/richiesta.
Nel bando di mobilità le amministrazioni interessate, fissano i requisiti e le competenze professionali richieste per la partecipazione.
Il bando viene pubblicato sul sito istituzionale della Pubblica Amministrazione per almeno 30 giorni.
Il pubblico dipendente che fa domanda di mobilità dovrà in ogni caso ottenere l’assenso dell’amministrazione pubblica di appartenenza, cioè il cosiddetto Nulla Osta.
Dopo aver presentato domanda di mobilità volontaria, si effettua un colloquio con i Funzionari o Dirigenti preposti dell’altra amministrazione e, se vi è esito positivo si provvede agli adempimenti consequenziali.
CHE SUCCEDE SE IL DIPENDENTE IN MOBILITA’ HA SVOLTO ALTRE MANSIONI E VIENE INSERITO IN ORGANICO IN UN SERVIZIO CHE RICHIEDE L’ESPLETAMENTO DI MANSIONI NON SVOLTE PRECEDENMENTE O DIVERSE DA QUELLE SIN ORA ESPLETATE ?
Nella mobilità volontaria non compensativa, cioè senza scambio, può accadere che il dipendente proveniente da altra amministrazione pubblica, che abbia fatto domanda con esito finale positivo, si trova a dover svolgere mansioni richieste nuove, non connesse con quelle precedentemente svolte.
Niente da stupirsi, carissimi dipendenti pubblici, questo accade grazie e per fortuna alla possibilità offerta dal nostro sistema di contrattazione di poter utilizzare per esempio l’impiegato istruttore contabile come amministrativo. Non è detto che un amministrativo non possa esplicare mansioni contabili e viceversa.
Questa situazione non è un fatto strano, ma è la realtà che non va sbugiardata ed elusa con argomentazioni varie e peregrine – solitamente fatte dalla nuova amministrazione pubblica – nuova datrice di lavoro in virtù del passaggio diretto (cessione del contratto secondo le norme di diritto privato – ma siamo nel pubblico).
A tal proposito sovviene l’articolo 30 comma 1-bis dove viene stabilito che l’amministrazione di destinazione deve provvedere alla riqualificazione del dipendente la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi se necessario, di percorsi specifici e settoriali di formazione della Scuola nazionale dell’amministrazione. Perché ciò avvenga si utilizzeranno le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
MA ….. COME UTILIZZARE RISORSE UMANE E FINANZIARIE SENZA GRAVARE SULLA FINANZA PUBBLICA?
Bene questo è un problema che dovrà risolvere l’amministrazione di destinazione e il dipendente non potrà farsi carico.
Il punto 2.3. dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 quando dice che, per favorire i processi di mobilità volontaria, ha istituito un fondo destinato al miglioramento dell’allocazione del personale presso le P.A, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2014 e di 30 milioni di euro per l’anno 2015 – da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei processi di mobilità….. cosa vuole dire ? ? ?
Infine, salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, la dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.
Blogger & Copywriter Daniele Giammarelli