GLI ALTRI CONTRIBUENTI CHE POSSONO AVVALERSI DELLA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

SEI UN CONTRIBUENTE ED HAI GIA’ PAGATO LA CARTELLA ESATTORIALE?

ROTTAMALA   ANCHE    TU

I contribuenti che hanno già pagato parte della somma dovuta, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente di riscossione (come Equitalia, Riscossione Sicilia), posso anche loro avvalersi della rottamazione purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 ottobre 2016.

Onde poter determinare l’importo esatto da versare per la rottamazione o definizione agevolata dei debiti, si prendono in considerazione gli importi già versati incluso gli interessi, nonché l’aggio e le spese per le procedure esecutive e di notifica di cartella.

Purtroppo le somme versate a titolo di sanzioni, interessi, già incluse nei carichi affidati, restano acquisite dall’agente di riscossione: non possono sottrarsi.

Definita la somma dovuta attraverso la procedura di rottamazione e pagata la prima o unica rata scaturente, si ottiene la revoca automatica dell’eventuale dilazione di pagamento ancora in itinere accordata precedentemente alla definizione agevolata del debito, dall’agente di riscossione.

Infine presentando la dichiarazione di definizione agevolata del debito, il contribuente sarà tenuto a rinunziare all’eventuale contenzioso in corso, tributario o previdenziale che sia e qualsiasi sia il grado di giudizio pendente.

 

Blogger Daniele Giammarelli



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