Fiscalità Locale
L’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997, consente di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie in maniera spontanea da parte del contribuente, purché queste non siano state constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Preme evidenziare che, mentre per le entrate di competenza
dell’Agenzia delle entrate non opera più, in ragione dell’intervento della Legge di Stabilità per l’anno 2015, la preclusione predetta, per i tributi della fiscalità locale il ravvedimento
operoso può essere adottato solo se l’ufficio tributi non ha ancora proceduto a eseguire
sopralluoghi, a richiedere documenti o a trasmettere questionari da compilare, al fine di acquisire informazioni sui presupposti delle proprie entrate. Tuttavia, qualora l’ente locale intenda concedere la medesima modalità applicativa riconosciuta all’Agenzia delle entrate, potrà introdurre la specifica previsione nel regolamento generale delle entrate (o
altro regolamento comunale analogo), esercitando la potestà regolamentare attribuitagli.
Ciò significa che la violazione da sanare può riguardare solamente i versamenti ordinari/spontanei e non anche quelli che afferiscono a violazioni già contestate da parte dell’ente impositore.
L’adozione di questo strumento permette al contribuente di poter beneficiare di una riduzione rilevante delle sanzioni, che saranno tanto più contenute quanto più è tempestivo il versamento eseguito con il ravvedimento. Questa procedura è tesa a deflazionare il contenzioso di natura tributaria, in ragione della possibilità concessa ai
contribuenti di sanare posizioni debitorie generate da dimenticanze o da momentanee difficoltà finanziarie.
La previsione dettata dall’art. 13 richiamato individua due condizioni necessarie per l’applicazione del ravvedimento:
il versamento deve avvenire spontaneamente da parte del trasgressore,
l’importo da pagare deve includere gli interessi e le sanzioni in misura ridotta.
Le modalità di calcolo
Per determinare l’ammontare dovuto dal contribuente occorre sommare, all’importo omesso o versato in misura inferiore, le sanzioni in misura ridotta, sulla base del ritardo del pagamento; gli interessi vanno calcolati dal giorno della scadenza originaria fino al giorno dell’effettivo versamento, prendendo a riferimento il tasso legale con il criterio del
pro rata temporis, cioè considerando le eventuali diverse misure del tasso legale annuo, vigenti nel periodo precisato.
La sanzione è definita considerando l’arco temporale entro il quale la violazione viene sanata: più è ravvicinato il tempo del versamento rispetto alla scadenza originaria e maggiore è il beneficio per il contribuente.
Potestà regolamentare in ambito di ravvedimento operoso
L’istituto del ravvedimento operoso è applicato ex lege per le violazioni di
omesso/parziale versamento commesse entro un anno dalla scadenza naturale del tributo o con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione.
In realtà il legislatore ha previsto che tale strumento deflativo del contenzioso possa essere applicato con una profondità di 5 anni dalla violazione, per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, realizzando un sinallagma fra i diritti/doveri dell’ente impositore (questo spesso ha la possibilità di recuperare le imposte non versate entro 5 anni dalla violazione) e quelli in capo al contribuente che, in tal modo, è messo in condizione di sanare versamenti non eseguiti, entro il medesimo periodo entro il quale l’ente impositore è legittimato a recuperare quanto non versato/dichiarato.
Pur in assenza della medesima previsione per i tributi locali, i Comuni hanno la possibilità di adottare il “ravvedimento lungo”, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
Ne deriva che, qualora il Comune intenda agevolare il contribuente che decide di sanare la propria posizione debitoria nei confronti
dell’ente locale, anche nell’ottica di un approccio di tax compliance da cui non è più possibile esimersi, potrà essere approvato un apposito regolamento che consentirà, a coloro che hanno commesso violazioni in materia di fiscalità locale, di pagare quanto dovuto con l’applicazione di sanzioni nella misura massima del 5%.
In particolare, il ravvedimento oltre l’anno è classificabile in “ravvedimento ultrannuale”, per i versamenti oltre l’anno ma entro 2 anni dalla violazione, e “ravvedimento lungo” per i pagamenti che intervengono dopo i due anni ed entro i cinque.
Ovviamente, trattandosi di un regolamento che afferisce ad entrate di natura tributaria, la sua applicazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione, a meno che non sia deliberato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione che, per l’anno 2019, al momento, è stato prorogato al 28 febbraio p.v..
Tuttavia, una volta adottato lo strumento deflativo in esame, il contribuente può sanare violazioni relative anche ad anni precedenti, in ragione del principio del favor rei.
In sintesi, è possibile applicare le sanzioni come di seguito indicato:
“ravvedimento sprint” entro 14 giorni dalla violazione: la sanzione è determinata nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo (ossia 1/10 del minimo edittale per ogni giorno di ritardo);
“ravvedimento breve”, con decorrenza dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno dalla violazione: in tale ipotesi la sanzione è applicata nella misura dell’1,5% (1/10 del minimo edittale);
“ravvedimento intermedio” fino a 90 giorni dalla violazione: comporta
l’applicazione di una sanzione pari all’1,67% (1/9 del minimo edittale);
“ravvedimento ordinario” quando l’adempimento avviene dopo i 90 giorni ma entro un anno: la sanzione è applicata nella misura ordinaria del 3,75% (1/8 del minimo edittale); tale termine è relativo a quello previsto per la presentazione della dichiarazione o, se questa non deve essere presentata, il termine di un anno decorre dal tardivo od omesso versamento.
Come illustrato, oltre alle fattispecie sopra illustrate, applicabili automaticamente per i tributi locali, la norma in parola prevede altri casi che, per essere adottati nella fiscalità locale, devono essere appositamente regolamentati.
Si tratta del: ravvedimento “ultrannuale”, entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva alla data in cui si è commesso l’errore, che prevede una sanzione del 4,29% (1/7 del minimo edittale); ravvedimento “lungo” oltre i due anni, e fino a 5 anni dalla violazione, che prevede invece una sanzione pari al 5% (1/6 del minimo edittale).
Quest’ultima previsione consente di sanare tutti gli anni d’imposta che possono essere oggetto di accertamento da parte dell’ente impositore, pertanto può essere applicata per tutte le violazioni fino all’epoca della prescrizione.