ACCOGLIMENTO O DINIEGO ALL’ACCESSO AGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINSITRAZIONE

ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

Hai fatto accesso agli atti alla pubblica amministrazione competente per conoscere dei documenti o informazioni.

Decorsi trenta giorni, la Pubblica Amministrazione e più precisamente:

  • l’ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti;
  • l’ufficio relazioni con il pubblico;
  • quello indicato nella sezione Amministrazione Trasparente  del sito istituzionale dell’Ente;
  • il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel caso in cui l’istanza ha per oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo del 2013 così come modificato all’art. 1, comma 1, d.lgs. 97/2016,

provvederà a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti ovvero, nel caso in cui l’accesso riguarda dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati e le informazioni o i documenti richiesti e inoltre, a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo link ipertestuale.

Il rifiuto, l’eventuale differimento e la limitazione all’accesso agli atti dovranno essere motivati, (con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5 bis).

DINIEGO ALL’ACCESSO AGLI ATTI -RIFIUTO

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso agli atti ovvero di mancata risposta (orecchie del mercante) entro il termine di 60 giorni (sessanta) non scoraggiatevi perché potrete richiedere il riesame dell’istanza di accesso agli atti al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Quest’ultimo deciderà con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni (20gg).

Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, se costituito.

Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore.

Il ricorso va altresì notificato all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente.

Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.

Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all’articolo 116 del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico.

Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

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Daniele Giammarelli