Abogado sì, avvocato no?

Avvocati in Italia – Spagna

L’esonero dalla prova attitudinale spetta solo al legale che ottenuto ha sì la qualifica all’estero, ma ha esercitato la professione in Italia per almeno tre anni (da iniziare a conteggiare dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo) con il titolo professionale di origine.

Elemento quest’ultimo sul quale si sono concentrate le Sezioni unite, alle prese con il ricorso di un professionista abilitato in Spagna all’esercizio della professione. L’uomo aveva chiesto la dispensa e l’iscrizione all’Albo. Sentito dal locale Consiglio dell’ordine si era visto respingere l’istanza, dopo che era stato accertato l’esercizio della professione in Italia attraverso l’utilizzo del titolo di avvocato e non, invece, come sarebbe stato tenuto a fare, del titolo professionale di origine e cioè il titolo di abogado conseguito in Spagna.
I requisiti per ottenere la dispensa. Nell’ordine l’esercizio della professione deve essere:
– di durata non inferiore a 3 anni senza tenere conto degli eventuali periodi di sospensione;
– effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio;
regolare e quindi nel rispetto della legge e del codice deontologico;
– con il titolo professionale di origine.

Lascia un commento