Come frazionare in ore i 3 giorni di permesso Legge 104/92

Permessi 104/92  e La frazionabilità in ore dei tre giorni di permesso

I tre giorni di permesso legge 104/92, fruibili sia dal lavoratore disabile per se stesso, che dal familiare che presta assistenza, possono essere fruiti anche in modo frazionato. La frazionabilità, però, non è prevista per Legge e quindi non è valevole per tutti i lavoratori.
Esistono due differenti regimi che regolamentano la frazionabilità in ore dei tre giorni di permesso Legge 104/92.

Mentre INPS la prevede espressamentenelle sue circolari, nel pubblico impiego si rimanda alle previsioni dei contratti collettivi di categoria che, qualora la contemplino, devono  anche regolamentarla.

Aziende private
Inizialmente l’inps consentiva di suddividere i tre giorni di permesso mensile esclusivamente in sei mezze giornate, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l’orario di lavoro giornaliero di fatto osservato (Circolare INPS n. 211/1996). In seguito ad indicazioni ministeriali, ha previsto la possibilità di frazionare in ore i tre giorni di permesso. Ciò non preclude la possibilità di frazionare i tre giorni in 6 mezze giornate di permesso  (4 ore di permesso al giorno per 6 giorni), ma questa modalità non è più esclusiva come previsto in origine.
Nel messaggio n. 15995 del 18 giugno 2007, scriveva “al fine  di fornire una soluzione unitaria al problema della  frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave, data la diversa soluzione interpretativa adottata  dagli enti previdenziali, Inps e Inpdap, con proprie circolari (Inps n.211/1996 e Inpdap n.34/2000), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso  la possibilità di fruire dei  tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari. Tale frazionamento, comunque, non potrà portare al superamento delle 18 ore mensili.”
Con il successivo messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007 INPS affronta nuovamente la questione della frazionabilità dei permessi fornendo ulteriori istruzioni per il calcolo del numero massimo di ore fruibili nel mese e ribadisce che “il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per  giornate lavorative intere”.
Il massimale di diciotto ore mensili, indicato nel messaggio n. 15995 del 18 giugno 2007, si applica esclusivamente ai lavoratori con orario di lavoro di trentasei ore settimanali articolato in 6 giorni lavorativi.
Al fine di quantificare il numero massimo di ore mensili di permesso, INPS indica un algoritmo di calcolo da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale:
orario normale di lavoro  settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali per 3 = ore mensili fruibili.
Ad esempio lavoratore con orario settimanale pari a 40 ore su 5 gg. potrà beneficiare di 24 ore di permessi: 40/5 per 3=24
Per i lavoratori con orario normale di lavoro determinato dai CCNL su base plurisettimanale l’algoritmo da applicare è il seguente:
orario normale di lavoro  settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali per 3 = ore mensili fruibili.

Pubblica amministrazione
Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso legge 104/92 in modo frazionato è subordinata da una espressa previsione nel contratto collettivo di categoria. Negli anni sono comunque intervenute sull’argomento circolari di INPDAP e Funzione Pubblica che in taluni casi hanno reso non lineari le disposizioni in materia. Infatti mentre la CIRCOLARE N. 8/2008 del DFP chiaramente indicava che la frazionabilità era fruibile nel pubblico impiego solo se prevista nel CCNL e, in quel caso, con il massimale delle 18 ore, precedentemente erano intervenute circolari che sembravano estendere tale possibilità alla totalità dei pubblici dipendenti per poi invece tornare a questa prima indicazione. Si noti che, pur trattando  in questa parte della schede di pubblico impiego, riportiamo di seguito il messaggio 15995 di inps, poiché questo fa esplicito riferimento sia ai lavoratori del settore privato (inps) che del pubblico (INPDAP).
Dunque per memoria e per chiarezza ripercorriamo brevemente:

  • Circolare D.F.P. 8/2008 “In buona sostanza, se i CCNL di comparto prevedono la possibilità di frazionamento ad ore dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, fissando il tetto delle 18 ore, i portatori di handicap grave nel corso del mese possono fruire ….”
  • Messaggio inps n. 15995 del 18 giugno 2007, scriveva “al fine  di fornire una soluzione unitaria al problema della  frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave, data la diversa soluzione interpretativa adottata  dagli enti previdenziali, Inps e Inpdap, con proprie circolari (Inps n.211/1996 e Inpdap n.34/2000), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso  la possibilità di fruire dei  tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari.
  • Circolare INPDAP n. 34 del 10 luglio 2000 che, al punto 4.2 dice “..I medesimi soggetti hanno diritto, in luogo dei tre giorni di permesso in esame, al corrispondente frazionamento orario nei limiti delle diciotto ore mensili. La fruizione parziale dei giorni di permesso, o delle ore previste in alternativa, non da diritto al godimento del residuo nel mese successivo”.



Dobbiamo precisare che la circolare INPDAP n. 34/2000, riferita ai soli dipendenti dell’ente INPDAP ha creato non poca confusione proprio a causa del fatto che, le disposizioni in essa contenute, sono state in taluni casi applicate anche ad altri lavoratori pubblici non dipendenti INPDAP.
Ultima per data ad affrontare il tema è la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010, che a proposito del frazionamento in ore dei permessi giornalieri, rinvia alla Circolare del Dipartimento Funzione pubblica n. 8/2008 paragrafi 2.2 e 2.3 dove si ribadisce che il limite delle 18 ore mensili è da applicarsi solo nel caso in cui i permessi si utilizzano in modo frazionato e che questa possibilità sia prevista dal contratto collettivo di lavoro. In tali casi, si legge nella circolare, è data facoltà al dipendente di scegliere se fruire di una o più giornate intere di permesso oppure di frazionarle a seconda delle esigenze. Considerato che i tre giorni di permesso sono accordati direttamente dalla legge senza indicazione di un monte ore massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL vale solo nel caso di fruizione frazionata.
Le ore di permesso frazionate possono essere ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere (secondo le previsioni dei CCNL che stabiliscono la frazionabilità ad ore dei permessi di tre giorni). (D.F.P.  8/2008 punto 2.2)
Nella circolare si chiarisce inoltre che, la possibilità di frazionare i tre giorni di permessonon incide sulla possibilitàalternativa per il dipendente con disabilità grave, di fruire delle due ore di permesso al giorno per ciascun giorno di lavoro effettuato, che, come detto, sono accordate direttamente dalla legge e quindi restano salve.
In definitiva è a questa ultima circolare 13/2010 del DFP che dobbiamo riferirci e pertanto, la frazionabilità dei giorni di permesso legge 104/92, per quanto riguarda i lavoratori del settore pubblico può essere accordata solo se espressa nel contratto collettivo di categoria.
La formulazione dell’art. 33, comma 3, della legge 104/1992, fa esclusivo riferimento ad una fruizione “oraria” dei tre giorni di permesso mensile ivi previsti. Non si ritiene, pertanto, che la predetta norma possa  essere interpretata nel senso che il dipendente abbia facoltà di fruire dei permessi anche per frazioni di ora.

COMPARTO SCUOLA
Nel comparto scuola, che affrontiamo specificamente viste le numerose richieste giunte al nostro servizio, la frazionabilità non è prevista e, pertanto non è applicabile. Inoltre, come si legge nel passaggio che riportiamo di seguito, al lavoratore si chiede la fruizione dei permessi legge 104/92 in giornate non ricorrenti, probabilmente al fine di non creare disagio alla programmazione dell’attività scolastica.
Al comma 6 dell’art.15 – PERMESSI RETRIBUITI del CCNL della Scuola: I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto […] e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.
Nel contratto, viene richiesto di fruire dei permessi in giornate non ricorrenti, ovvero, non negli stessi giorni della settimana, probabilmente al fine di non creare disagio alla programmazione dell’attività scolastica.
E’ utile inoltre ricordare che il comma 2 – a art. 53 relativo il personale ATA, del CCNL/2007 prevede che “I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall’istituzione scolastica o educativa.”

Normativa di riferimento

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.);
  • Messaggio INPS 18 giugno 2007, n.  15995 – Oggetto:frazionabilità dei permessi giornalieri di cui al comma 3 della legge 104/92 – modifica criteri –;
  • Messaggio INPS 28 giugno 2007, n.  16866 – Oggetto: frazionabilità dei permessi ex articolo 33 comma 3 della legge n.104/1992- Massimale orario mensile- Ulteriori istruzioni;
  • Circolare INPDAP – Direzione Centrale Personale Ufficio IV – 10 luglio 2000, n. 34 – Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/3/2000;
  • Circolare Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Trattamento del Personale, 17 luglio 2007, n. 7:  “Decreto legge n. 112 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti”;
  • Circolare Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Trattamento del Personale, 5 settembre 2008, n. 8 – “Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti – ulteriori chiarimenti.”;
  • Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n. 13 – “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con disabilità – banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica  legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24”.

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