DIMISSIONI DEL LAVORATORE IN STATO DI INCAPACITA’ NATURALE
Oggi vorrei parlarvi di una situazione abbastanza particolare.
Accade che un lavoratore preso da una forte crisi depressiva annuncia e comunica le sue dimissioni al proprio datore di lavoro.
Con le dimissioni il dipendente manifesta la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro.
Le dimissioni di un lavoratore costituiscono un negozio giuridico vero e proprio
Che cosa è un negozio giuridico?
Il concetto di negozio giuridico è frutto di un’astrazione ed è ottenuto estrapolando dagli istituti del contratto, del matrimonio, del testamento e degli atti unilaterali le caratteristiche comuni
Il negozio giuridico è una dichiarazione di volontà con la quale s’intende produrre un effetto giuridico ed alla quale l’ordinamento ricollega gli effetti voluti nell’ambito dell’autonomia da lui riconosciuta ai consociati.
Quindi le dimissioni di un dipendente rappresentano un negozio giuridico:
unilaterale: perché proveniente da una sola delle parti contrattuali;
recettizio: perché acquista efficacia nel momento in cui viene a conoscenza dell’altra parte;
estrinsecazione di un diritto potestativo: perché la manifestazione di volontà nonostante sia unilaterale, produce effetti nella sfera giuridica di un altro soggetto (cioè nella persona del datore di lavoro).
Le dimissioni di un lavoratore sono disciplinate dagli articoli 2218 e 2119 del nostro codice civile.
In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono sempre ammesse le dimissioni purché venga rispettato il termine di preavviso fissato dal contratto collettivo o dagli usi (pena il pagamento dell’indennità di preavviso).
Se il rapporto di lavoro non è a tempo determinato e ricorre una giusta causa non è necessario rispettare il termine di preavviso, mentre se il contratto è a tempo determinato è possibile recedere prima della scadenza del termine.
Quanto alla forma delle dimissioni, spesso ci si imbatte sul come dichiararle.
Solitamente la forma per comunicare al datore di lavoro le proprie dimissioni è libera, salvo è prevista una nei contratti collettivi e a cui bisogna attenersi.
Quando un lavoratore vive una forte crisi depressiva, che perdura nel tempo può trovarsi nella situazione c.d. di incapacità naturale.
Che cosa si intende per incapacità naturale?
Per incapacità naturale di una persona ed in particolare di un lavoratore dipendente, si intende quella situazione di fatto in cui vi è una inettitudine del soggetto a compiere atti che modificano la propria sfera giuridica.
Gli atti che vengono compiuti in questo stato di incapacità naturale sono regolati dall’articolo 428 del c.c. che distingue tra atti unilaterali e contratti. Gli atti unilaterali possono essere annullati se risulta un grave pregiudizio per l’autore. I contratti invece, sono annullabili laddove per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare all’incapace, o per la qualità del contratto risulti la malafede dell’altro contraente.
Per la sussistenza dell’incapacità, non occorre che il soggetto si trovi in uno stato di totale esclusione della propria capacità volitiva, ma è sufficiente che sia venuta meno la sua capacità di autodeterminazione e la consapevolezza dell’atto che sta per compiere (dimissioni).
Orbene, è pacifico che, non essendo le dimissioni, un contratto trova applicazione il primo comma dell’articolo 428 del c.c. e non il secondo comma, con la conseguente irrilevanza della malafede della controparte e la sufficienza del grave pregiudizio in capo all’autore dell’atto (cioè il lavoratore dimissionario).
Nel caso in cui, il lavoratore guarito finalmente dalla sua crisi depressiva, abbia intenzione di ritornare a lavorare comunicando l’annullamento delle proprie dimissioni, sarà del tutto irrilevante che il datore di lavoro abbia o meno avuto conoscenza dello stato depressivo e di incapacità del proprio lavoratore dipendente.
Occorre però nella specie accertare e con estremo rigore se ricorrano gli estremi dell’incapacità naturale.
Ebbene per la sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 428 c.c. è sufficiente che le facoltà intellettive o volitive del lavoratore dipendente risultano diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell’atto e la formazione della volontà cosciente. Non occorre pertanto che il soggetto si trovi in uno stato di totale esclusione della propria capacità volitiva, essendo sufficiente che sia venuta meno la sua capacità di autodeterminazione e la consapevolezza dell’atto che sta per compiere.
Allo stesso tempo non vanno dimenticate le esigenze di certezza dei traffici e dei rapporti giuridici, tuttavia secondo la giurisprudenza unanime della Cassazione, le dimissioni del lavoratore comunicate in concomitanza con una forte e prolungata crisi depressiva rappresentano proprio una delle ipotesi in cui sussiste l’incapacità naturale, quale causa di annullamento delle dimissioni stesse.
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Daniele Giammarelli