Il project financing proposto dall’impresa non può essere bocciato dall’amministrazione pubblica, perché la fattispecie di finanza di progetto non costituisce affatto una gara.
GARA DI APPALTO – PROJECT FINANCING
Succede che il Comune con l’intenzione di ampliare il cimitero dei cittadini, invia delle lettere alle imprese che effettuano tali lavori, per vedersi arrivare delle proposte.
Attenzione il succo della questione è tutto qui: il Comune avvia un’indagine esplorativa attraverso proprio l’emissione di un Avviso Esplorativo.
Alcune imprese, interessate dell’eventuale appalto offerto dal Comune in via previsionale, inviano delle proposte.
Tra le varie proposte, un’impresa propone un project financing nel quale manca però la garanzia fideiussoria richiesta dall’articolo 93 della Legge 56/2016 per la partecipazione alle procedure pubbliche.
Per questo motivo la stazione appaltante, il Comune, boccia la proposta di project financing di tale impresa.
Anche in questo caso quindi la P.A. sbaglia nel bocciare tale proposta, d’altronde la orma del D.Legislativo 50/2016 prevede esplicitamente che l’appaltatore (colui che vince l’appalto), possiede la cauzione definitiva soltanto all’atto della stipula del contratto.
Quindi, il project financing proposto dall’impresa non può essere bocciato dall’amministrazione pubblica, perché la fattispecie di finanza di progetto non costituisce affatto una gara – trattasi di una proposta che il privato formula.
CHE COSA E’ LA GARANZIA FIDEIUSSORIA O LA CAUZIONE?
L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
Sto parlando dell’articolo 93 della Legge 50 del 2016 che concerne l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell‘acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.