Interventi della Legge di Bilancio in Materia di Giustizia

GIUSTIZIA – Interventi sul Personale Pubblico

Gli interventi proposti nel settore della giustizia mirano nel complesso al miglioramento dell’efficienza dell’amministrazione giudiziaria e riguardano essenzialmente il personale, perseguendo l’obiettivo della copertura e dell’ampliamento delle piante organiche nonché della riqualificazione del personale in servizio.
Con riferimento agli interventi sul personale, il Ministero della giustizia è, infatti, autorizzato:
 ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria (comma 164); analoga assunzione nel triennio citato riguarda 35 dirigenti di istituto penitenziario (commi 308-310); nel corso dell’esame in Senato è stato aggiunta la previsione relativa all’assunzione nel triennio 2019-2021 di 7 direttori di istituti penitenziari minorili, aumentando la relativa dotazione organica e demandando al Ministero l’individuazione degli istituti penitenziari qualificati come uffici di livello dirigenziale (comma 311).
 ad assumere nel 2019, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. L’organico della magistratura ordinaria viene aumentato di 600 unità e il Ministero della giustizia è, nel contempo, autorizzato a bandire annualmente, nel triennio 2019-2021, un concorso annuale per un massimo di 200 posti (commi 377-380).
È inoltre autorizzata l’assunzione per il triennio 2019-2021:
 di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali amministrativi regionali (20 Referendari di T.A.R. e di 12 Consiglieri di Stato), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ed in deroga alla normativa sul turn-over (comma 320), nonché di un massimo di 26 unità di personale amministrativo nel triennio 2019-2021 (comma 321);
 di un contingente di personale amministrativo presso l’Avvocatura Generale dello Stato pari a 91 unità (di cui 6 dirigenti di livello non generale e 85 unità di personale non dirigenziale) nonché l’ampliamento dell’organico di 10 unità, rispettivamente, degli Avvocati e dei Procuratori dello Stato (commi 318 e 319).
Per agevolare la definizione dei processi giuscontabili, è inoltre autorizzato l’ampliamento delle dotazioni organiche dei referendari della Corte dei Conti, senza indicare il numero delle assunzioni ma fissando un tetto massimo di spesa (comma 322).
Inoltre, si segnala l’ autorizzazione di specifiche assunzioni nel Corpo di Polizia penitenziaria, al fine di incrementare l’efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell’ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario (comma 382).
Con particolare riguardo alla riqualificazione di personale dell’amministrazione giudiziaria, viene rideterminata l’autorizzazione di spesa destinata a sostenere tale processo, con risorse a valere sul fondo per l’efficientamento del sistema giudiziario. La riduzione della spesa è motivata con l’andamento negli anni del processo di riqualificazione del personale e con il nuovo calcolo dell’onere complessivo necessario a processo completato (comma 780).
Un altro intervento concerne l’ampliamento delle finalità del Fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario (istituito con la legge di bilancio 2018). Tali finalità sono infatti estese agli interventi urgenti destinati alla funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili. Tale Fondo, in base ad un intervento nella Sez. II del Bilancio, risulta tuttavia, per il 2019, definanziato di 10 milioni di euro.

Analogo definanziamento di 10 mln di euro riguarda il 2010 e il 2021 (comma 591).
Un ulteriore intervento (commi 592-596), introdotto nel corso dell’esame in sede referente, ha modificato la disciplina dell’indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti. In particolare si incrementa il Fondo destinato attualmente anche all’indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti, di 10 milioni annui a partire dal 2019. Inoltre sono apportate una serie di modifiche alla legge n. 122 del 2016, in merito alla disciplina del diritto all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti con particolare riguardo alla platea degli aventi diritto in caso di morte della vittima in conseguenza di reato; alle condizioni per l’accesso; alla riapertura e alla proroga, alla data del 30 settembre 2019, dei termini per la presentazione della domanda per la concessione dell’indennizzo.
Nel corso dell’esame in Senato, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici è stata incrementata di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2019 (comma 492).

Il disegno di legge di bilancio modifica la disciplina della legge n. 890 del 1982 sulla notificazione postale degli atti giudiziari – introdotta dalla legge di bilancio dello scorso anno – dettando alcune disposizioni di semplificazione ed allungando alcuni termini (commi 813-814).


Infine, nel corso dell’esame in Senato, sono state inserite una serie di previsioni volte a disporre proroghe di interesse del settore giustizia. In particolare si proroga:
 fino al 1° agosto 2019 il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (comma 1139, lettera a);
 fino al 31 dicembre 2019 la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario ( comma 1139, lett. b);
 fino al 31 dicembre 2019 la possibilità per lo Stato, in relazione agli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (comma 1139, lett. c);
 al 14 settembre 2021 il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012 (comma 1139, lett. d);
 di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell’entrata in vigore della riforma (comma 1139, lett. e);
 al 31 dicembre 2019 il termine per il trasferimento, da parte delle Forze di polizia, alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009 ( comma 1140, lett. a).

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